Cassazione Penale, Sentenza n. 26027/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente denunciava nullità processuale e vizio di motivazione per contraddittorietà e mera apparenza, in quanto il giudice di primo grado aveva rigettato l'istanza di rinvio della prima udienza avanzata per due concomitanti impegni professionali del difensore (per processi con imputati detenuti), senza effettuare una valutazione comparativa delle priorità, senza considerare l'art.132 bis disp. att. cod. proc. pen. e senza valutare la "delicatezza" degli incarichi che rendeva impossibile nominare un sostituto. Il rigetto del differimento avrebbe impedito di sollevare tempestivamente questioni di incompetenza territoriale e di opporsi alla costituzione della parte civile per l'insussistenza del danno patrimoniale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità, ritenendo che la Corte territoriale avesse motivato il rigetto su più ragioni autonome e che il ricorso avesse censurato solo alcune di esse. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede la "pronta comunicazione" dell'impedimento (art.420 ter c.p.p.) e ha rilevato che nella specie la comunicazione è stata tardiva e tale questione non era stata contestata in cassazione. Ha anche ritenuto che non fosse provato un pregiudizio concreto: nell'udienza alla quale la difesa non partecipò era stato escusso un solo teste la cui deposizione non risultò rilevante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (euro 3.510,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare il titolo del ricorso per cassazione (motivi indicati ai sensi di tale disposizione)
art. 132 bis, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento alle regole di priorità negli impegni professionali del difensore che il ricorrente sosteneva non essere state considerate dal giudice
art. 21 e art. 491 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla tempestività con cui devono essere sollevate questioni quali la competenza territoriale e altre eccezioni processuali
art. 420 ter cod. proc. pen.
"purché" prontamente comunicato
Prevede che il giudice rinvii l'udienza per legittimo impedimento del difensore solo se l'impedimento è prontamente comunicato; la Corte ha interpretato "prontamente" con riferimento al momento in cui il difensore ha conosciuto l'impedimento, richiamando costante giurisprudenza delle Sezioni Unite
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore richiede una "pronta" comunicazione non appena il difensore venga a conoscenza della concomitanza: la tardività può legittimare il rigetto.
- In cassazione il vizio di specificità è rilevante: se la decisione impugnata è sorretta da più ragioni autonome, il ricorrente deve censurare tutte le ragioni decisive; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per aspecificità.
- La mera declarazione di nullità processuale non è sufficiente: bisogna dimostrare il pregiudizio concreto derivante dalla nullità. Se l'attività difensiva effettivamente pregiudicata è irrilevante ai fini della decisione, la nullità non produce effetti utili.
- Se l'assenza del difensore impedisce di sollevare eccezioni (es. incompetenza territoriale o opposizione alla costituzione di parte civile), il prova che tale rinvio avrebbe effettivamente cambiato l'esito o consentito atti difensivi è essenziale.
- La Corte può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare alle spese chi propone ricorsi manifestamente inammissibili o determinati da colpa nella loro formulazione.
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