Ordinanza n. 403/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. 8153 del 17/04/2026 in forza del quale il Ministero della Cultura -Soprintendenza BAP di Napoli “Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale”, non ha autorizzato la demolizione parziale della “Chiesa vecchia della Santissima Trinità”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che non ha autorizzato la demolizione parziale della Chiesa vecchia della Santissima Trinità
Esito
Favorevole al ricorrente (ente proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La parrocchia ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, nell'ambito del Ministero della Cultura-Soprintendenza, non ha autorizzato la demolizione parziale della Chiesa vecchia della Santissima Trinità. Il TAR ha ritenuto assistita da sufficiente fumus boni iuris, in questa fase sommaria, la censura assorbente relativa alla violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per l'omessa considerazione delle controdeduzioni presentate dal privato alle osservazioni procedimentali. È stato inoltre dedotto e ritenuto sussistente il periculum in mora, alla luce delle circostanze rappresentate dalla ricorrente e dal Comune.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., sospendendo l'efficacia degli atti impugnati ai fini del riesame. Il fumus è stato ravvisato nella possibile violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l'amministrazione non avrebbe considerato le controdeduzioni del privato; il giudice ha richiamato l'equiparazione, ai fini della violazione della disposizione, tra omessa valutazione delle osservazioni e omessa valutazione delle controdeduzioni. Il periculum in mora è stato ritenuto sussistente. Il riesame dovrà essere effettuato dall'amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il TAR ha dato atto che il riesame risultava già in itinere e ha fissato la successiva camera di consiglio al 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata considerazione delle controdeduzioni del privato può integrare violazione dell'obbligo procedimentale previsto dalla disposizione, al pari dell'omessa considerazione delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è accolta quando ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora; la sospensione è disposta ai fini del riesame dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Ai fini della verifica del rispetto dell'art. 10-bis l. 241/1990, l'amministrazione deve considerare effettivamente anche le controdeduzioni del privato; la loro omessa valutazione può costituire violazione della disposizione, al pari dell'omessa considerazione delle osservazioni procedimentali.
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto può essere disposta ai fini del riesame quando, a un sommario esame, emerga un sufficiente fumus di violazione delle garanzie partecipative e sussista un periculum in mora concreto.
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