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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25225/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi, ritenendo che il motivo fosse meramente reiterativo di doglianze già esaminate in appello e volto a ottenere una rivalutazione del merito e della prova, attività non consentite al giudice di legittimità. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati, ricorrenti congiuntamente, impugnano la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la responsabilità per truffa. Deducevano un unico motivo, prospettando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p., sostenendo in sostanza una lettura alternativa del materiale probatorio e l'erroneità della ricostruzione dei fatti. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano già state formulate in appello e puntualmente respinte, e che il ricorso si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Viene inoltre richiamata la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato l'assenza di riscontri alla tesi difensiva, la condotta di raggiro usata per occultare lo stato di insolvenza e l'allontanamento dei ricorrenti subito dopo l'incasso delle somme.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte considera integrata, secondo la motivazione della sentenza d'appello, la truffa attraverso una condotta di raggiro idonea a celare lo stato di insolvenza e a conseguire la riscossione delle somme.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile riproporre in modo pedissequo censure già dedotte e disattese in appello, quando il ricorso si traduca nella mera reiterazione delle stesse doglianze.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura del merito rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere ricavato mediante il confronto tra la motivazione impugnata e modelli argomentativi alternativi estranei alla sentenza, perché al giudice di legittimità spetta il controllo sulla tenuta logica interna della decisione, non una nuova valutazione del fatto.
  • In tema di truffa, la condotta di raggiro che occulti lo stato di insolvenza e si accompagni all'immediata irreperibilità dopo l'incasso delle somme può essere valorizzata come indice della sussistenza del dolo tipico, ove sorretta da adeguata motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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