Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16417/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato condanne per bancarotta fraudolenta: COSIMO per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale della societa Gruppo Fratelli Carrieri s.r.l.; PIETRO per bancarotta fraudolenta distrattiva in qualita di extraneus. Le censure hanno riguardato: mancanza del dolo specifico per l'occultamento/omessa tenuta delle scritture contabili; mancata prova che COSIMO avesse continuato a svolgere il ruolo di amministratore di fatto dopo la cessione delle quote; omissione nel valutare la speciale tenuità del danno ai sensi dell'art.219 (attenuante) in relazione all'entita del pregiudizio; carenza di motivazione sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato nel complesso i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi di COSIMO: la Corte territoriale ha adeguatamente ricostruito, mediante indici e ragionamento inferenziale, l'omessa tenuta della contabilità sin dal 2012 con finalita di arrecare pregiudizio ai creditori e la simulazione della cessione delle quote (cessionario dipendente, prezzo irrisorio, assenza di versamento) sufficiente a dimostrare il perdurare della qualita di amministratore di fatto. Ha anche confermato che l'attenuante della speciale tenuità del danno va valutata sul valore dei beni distratti e non sull'importo del passivo fallimentare, e che beni sottratti per almeno 20.000 euro escludono la tenuità. I motivi di PIETRO sono stati ritenuti infondati: la Corte ha ritenuto provata, anche per via indiziaria, la sua responsabilita quale extraneus per l'acquisizione dei beni senza prova del pagamento del prezzo, e ha sottolineato che il rapporto familiare con il dominus della societa rafforza l'elemento intenzionale. Le censure relative alla dosimetria e alle attenuanti generiche sono state considerate generiche o inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n.267) art. 216, comma 1, n.1 e n.2

    art. 216, comma 1, n.1 e n.2

    La Corte distingue tra occultamento/omessa tenuta delle scritture (che richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta delle scritture (reato a dolo generico che presuppone l'esistenza e l'esame dei libri). Il dolo specifico puo essere ricostruito anche per via indiziaria sulla base della condotta complessiva (cessioni simulate, spoliazione di beni, assenza di registrazioni).

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n.267) art. 219

    art. 219, comma 2; art. 219, comma 3 (attenuante speciale tenuità del danno)

    La speciale tenuità del danno va valutata con riguardo all'importo dei beni distratti o sottratti e non all'entita complessiva del passivo fallimentare; per valori non irrisori (qui almeno 20.000 euro) l'attenuante non e' applicabile.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la portata del ricorso in cassazione ai motivi dedotti, cosi come e' stato richiamato nell'esame dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • L'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture contabili puo integrare il dolo specifico volto a pregiudicare i creditori, se la condotta e il contesto (es. cessioni a titolo simbolico, spoliazione a favore di familiari) consentono inferenze logiche sulla finalizzazione fraudolenta.
  • La qualita di amministratore di fatto puo essere riconosciuta anche dopo la formale cessione di quote se emergono indici quali la simulazione della cessione, il prezzo irrisorio, l'assenza di versamento e la perdurante direzione degli affari societari.
  • La responsabilita dell'extraneus per bancarotta patrimoniale per distrazione si configura quando egli fornisce un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale; non e' necessaria la consapevolezza dello stato di dissesto.
  • L'attenuante della speciale tenuità del danno va valutata sul valore dei beni distratti e non sul passivo complessivo: importi significativi escludono l'attenuante.
  • Le impugnazioni sulla dosimetria e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono confrontarsi specificamente con la motivazione di merito; censure generiche o astratte sono inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.