Sentenza del 22/01/2015 n. 590 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Conciliazione post- fissazione dell'udienza di trattazione - Art. 48, D.Lgs. n. 546/92 - Ammissibilità della dichiarazione di estinzione del giudizio adottata precedentemente al versamento del dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, con cui l'Agenzia aveva recuperato IVA, IRPEF e IRAP ritenendo che la cooperativa fosse un soggetto fittizio e che il tassista svolgesse direttamente e autonomamente l'attività d'impresa. Il ricorrente contestava, tra l'altro, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, l'insufficienza della motivazione dell'atto e la violazione degli articoli 7 e 12 della legge n. 212/2000. In via preliminare, la sentenza afferma inoltre l'ammissibilità della dichiarazione di estinzione del giudizio per conciliazione presentata prima del versamento dell'importo dovuto, purché sussistano gli altri presupposti di legge.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato l'accertamento, ha dichiarato legittimo e fondato l'avviso. Ha ritenuto provata l'interposizione fittizia della cooperativa, considerando il tassista il reale soggetto che intratteneva i rapporti con clienti e fornitori e che avrebbe dovuto adempiere direttamente agli obblighi fiscali e contabili. La mancata allegazione del processo verbale è stata esclusa, anche perché il contribuente ne aveva conosciuto e utilizzato il contenuto; le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992
È facoltà dell'Ufficio depositare, fino alla data di trattazione in Camera di Consiglio, proposta di conciliazione a cui la controparte abbia preventivamente aderito.
La proposta di conciliazione e il decreto possono sostituire il processo verbale di conciliazione. Il giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio anche prima del pagamento dell'intero importo o della prima rata, che deve comunque essere effettuato entro venti giorni dalla comunicazione.
Art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.
La norma consente di imputare al soggetto effettivo i redditi formalmente intestati a un soggetto interposto, quando l'interposizione fittizia sia dimostrata.
Art. 7 della legge n. 212/2000
La contestazione relativa alla motivazione e agli elementi richiamati nell'avviso non è stata ritenuta fondata, poiché il contribuente aveva avuto conoscenza del processo verbale e ne aveva citato il contenuto.
Art. 12 della legge n. 212/2000
Le garanzie procedimentali spettavano alla cooperativa, destinataria della verifica e del processo verbale, non automaticamente ai singoli soci; il processo verbale poteva comunque essere utilizzato come fonte informativa nell'accertamento individuale.
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
I dati e le notizie raccolti dall'Ufficio nell'ambito di verifiche su altri soggetti possono essere utilizzati come segnalazioni e fonti informative per l'accertamento nei confronti del contribuente.
Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973
Le risultanze acquisite dalla verifica sulla cooperativa sono state ritenute utilizzabili per la ricostruzione del reddito del singolo tassista.
Art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997
Dopo la notifica dell'avviso, il singolo contribuente può proporre istanza di accertamento con adesione, anche se gli elementi derivano da una verifica svolta nei confronti della cooperativa.
Art. 92 c.p.c.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Le spese sono state compensate integralmente in ragione della particolare complessità delle questioni trattate e della natura dell'accertamento.
Massime di principio
- La conciliazione tributaria può essere dichiarata perfezionabile anche prima del pagamento, purché la proposta sia stata validamente accettata e il versamento avvenga entro il termine previsto; in caso contrario, l'Amministrazione può far valere il mancato perfezionamento.
- Un processo verbale redatto nei confronti di una società o cooperativa può essere utilizzato nell'accertamento verso i soci come fonte informativa e probatoria, soprattutto quando il contribuente dimostri di conoscerne concretamente il contenuto.
- Se l'Amministrazione dimostra che una società o cooperativa è stata utilizzata come soggetto interposto privo di reale operatività, i redditi possono essere imputati direttamente al soggetto che ha svolto effettivamente l'attività.
- La mera esistenza formale di una società non impedisce al Fisco di disconoscerne l'interposizione quando i rapporti con clienti, fornitori e beni strumentali risultano gestiti direttamente dal socio.
- In caso di contestazione di abuso del diritto o interposizione fittizia, l'Amministrazione deve provare il disegno abusivo e l'assenza di una reale funzione economica; il contribuente deve invece dimostrare eventuali valide ragioni extrafiscali dell'assetto adottato.
- La mancata allegazione di un documento richiamato nell'avviso non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento se il contribuente ne aveva comunque piena conoscenza e ha potuto esercitare concretamente il diritto di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 11 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 25 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 29 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →