Ordinanza n. 2611/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 636/2025 pubblicata in data 18/02/2025, resa dal Tribunale di Milano – sez. Lavoro, nel giudizio R.G. 10522/2024, notificata all’Amministrazione in data 04/03/2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento dell’Amministrazione dedotto come non conforme alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione lavoro n. 636/2025
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 636/2025 del Tribunale di Milano – Sezione lavoro, pubblicata il 18 febbraio 2025, notificata all’Amministrazione il 4 marzo 2025 e passata in giudicato. Il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, consistente nella sua mancanza di sottoscrizione, e ha assegnato alle parti un termine per interloquire esclusivamente su tale questione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né in rito né nel merito. Ha promosso il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione, assegnando alle parti venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla sola questione. Ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata all’udienza camerale del 2 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso non previamente discussa dalle parti, deve instaurare il contraddittorio sulla questione, assegnando un termine per il deposito di memorie prima di assumere la decisione.
- Il difetto di sottoscrizione del ricorso può essere esaminato quale possibile causa di inammissibilità, ma la relativa decisione non può essere assunta senza avere previamente consentito alle parti di interloquire sulla questione rilevata d’ufficio.
Come è indicizzato
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