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Sentenza

Sentenza n. 7058/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 2078/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale n. 1361 del 16 giugno 2025 di revoca della procedura negoziata per la concessione triennale della piscina, oltre alla determinazione n. 928 del 29 aprile 2025 contestata nel giudizio di ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Toscana n. 2078/2025, che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse l’impugnazione della prima revoca della procedura, respinto i motivi aggiunti contro la successiva revoca e rigettato le domande risarcitorie e di indennizzo, nonché respinto l’azione di ottemperanza relativa alla sentenza del TAR n. 1134/2024. Con il primo motivo ha sostenuto che la seconda revoca fosse viziata da motivazione insufficiente e contraddittoria, travisamento dei fatti e omessa comparazione degli interessi: a suo avviso, il Comune aveva abbandonato l’originario progetto di una nuova piscina senza esplicitare tale scelta, mentre aveva giustificato il ritiro della gara con le tempistiche dei lavori di riqualificazione del palazzetto. Ha inoltre dedotto l’inefficacia della partecipazione procedimentale, lamentando che, dopo la comunicazione di avvio del 4 giugno 2025, l’accesso a 41 file era stato consentito il 6 giugno senza proroga del termine di dieci giorni e che le memorie del 14 giugno erano state seguite dalla revoca notificata il 16 giugno. Con il secondo motivo ha chiesto il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, assumendo che la sentenza del TAR n. 1134/2024 individuasse il Circolo come soggetto destinato al subentro; in subordine, ha prospettato responsabilità anche a prescindere dalla colpa amministrativa. Ha dedotto lucro cessante e danno curriculare. Con il terzo motivo ha contestato il rigetto della responsabilità precontrattuale e dell’indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990, affermando di avere documentato spese per consulenze e difese processuali, nonché una perdita di chance collegata alla mancata partecipazione a una diversa concessione, il cui valore indicato era di € 2.905.282,50. Con il quarto motivo ha sostenuto che la determinazione n. 928/2025 eludesse il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1134/2024, poiché non aveva dato esecuzione all’annullamento dell’aggiudicazione e aveva prospettato un nuovo bilanciamento degli interessi.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR Toscana n. 2078/2025 è stata confermata. Il primo motivo è infondato: il giudice ha ritenuto che la motivazione della revoca esplicitasse l’interesse pubblico perseguito e la sua prevalenza sugli interessi antagonisti, e che le critiche dell’appellante mirassero in sostanza a ottenere un sindacato sostitutivo sulle valutazioni di opportunità dell’amministrazione. Le contestazioni sul travisamento e sulla partecipazione procedimentale sono state ricondotte a interpretazioni soggettive dei fatti, senza elementi idonei a infirmare la ricostruzione accolta dal TAR. Sono infondati anche il secondo e il terzo motivo: mancava la prova del danno emergente e del lucro cessante; le spese sostenute nei precedenti giudizi non costituivano danni risarcibili in questa sede, essendo regolate dalle relative pronunce. Il danno da mancata aggiudicazione e quello curriculare presupponevano l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione, esclusa dal Collegio. Anche l’indennizzo ex art. 21-quinquies è stato negato, non essendo provate spese inutilmente sostenute per partecipare alla gara; l’indennizzo non copre pregiudizi diversi da tali spese. Il quarto motivo, relativo all’ottemperanza e all’asserita elusione del giudicato, è stato respinto, con conferma della decisione di primo grado. Nulla per le spese del grado d’appello.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    In ordine all’indennizzo va ricordato che la richiesta ex art. 21 quinquies, l. 7 agosto 1990, n. 241 deve essere limitata alle spese inutilmente sopportate per partecipare alla gara, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio lamentato dalla parte interessata, e ciò perché l'indennizzo suddetto costituisce un rimedio posto a protezione di interessi lesi da atti legittimi, sicché con esso non possono essere reintegrate tutte le conseguenze patrimoniali negative risentite dai destinatari, come invece avviene nel risarcimento del danno per fatti che l'ordinamento giuridico riprova.

    L’indennizzo conseguente alla revoca legittima è limitato alle spese inutilmente sostenute per partecipare alla gara e non reintegra ogni conseguenza patrimoniale negativa; la relativa pretesa richiede comunque la prova delle spese.

  • art. 97 Cost.

    È noto che nelle procedure ad evidenza pubblica non è precluso all'amministrazione di procedere alla revoca in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale si è dato atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i quali, oltre che espressamente codificati dall'art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 Cost., ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa; l'esercizio di tale potere non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente predeterminate dal legislatore, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 14 luglio 2022, n. 5991).

    La revoca di una procedura di evidenza pubblica è consentita quando sia sorretta da un interesse pubblico concreto esplicitato nella motivazione; il potere non è circoscritto a ipotesi tassative e implica una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile senza sostituire il giudice alle valutazioni di opportunità dell’amministrazione.

Massime di principio

  • L’amministrazione può revocare una procedura di gara quando individui in concreto e motivi l’interesse pubblico al ritiro; il potere non è limitato a fattispecie tassative, ma la motivazione deve rendere comprensibili l’interesse perseguito e le ragioni della sua prevalenza sugli interessi antagonisti.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla revoca non può trasformarsi in una rivalutazione sostitutiva dell’opportunità della scelta amministrativa; le contestazioni devono indicare elementi fattuali o vizi verificabili e non limitarsi a proporre una lettura soggettiva e alternativa dei fatti.
  • La domanda risarcitoria per mancata aggiudicazione, incluso il danno curriculare, presuppone l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione e richiede la prova del pregiudizio; le spese di precedenti giudizi seguono la regolazione stabilita nelle decisioni che li hanno definiti.
  • L’indennizzo per revoca legittima ex art. 21-quinquies l. 241/1990 copre soltanto le spese inutilmente sostenute per partecipare alla procedura, che devono essere provate, e non ulteriori pregiudizi patrimoniali.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaDanno da provvedimento illegittimoResponsabilità precontrattuale della PAAppello
RamiContratti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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