Cassazione Civile, Ordinanza n. 35913/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Una società, già affittuaria dell'azienda di una società poi fallita, aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l'ammissione di un credito di euro 38.910,23, asseritamente dovuto a titolo di rimborso di pagamenti eseguiti per conto della fallita. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo operante la compensazione con un controcredito del fallimento per indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. relativa al periodo successivo alla risoluzione del contratto di affitto d'azienda. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) nullità per omessa pronuncia e, in subordine, violazione di norme processuali per mancato esame delle eccezioni di incompetenza funzionale, di assoggettamento al rito del lavoro ex art. 447-bis c.p.c. e di improponibilità per illegittimo frazionamento del credito; 2) violazione dell'art. 99 l.fall. per avere il tribunale consentito al fallimento di introdurre in opposizione un'eccezione di compensazione giudiziale diversa da quella prospettata nella verifica del passivo; 3) violazione degli artt. 1591 c.c. e 112 c.p.c., contestando l'esistenza del controcredito per indennità di occupazione, assumendo che l'immobile era in leasing e non più nella disponibilità del fallimento, e che comunque il credito fosse illiquido e da accertare in separato giudizio; 4) violazione degli artt. 1242, 1243, 1249, 1193 c.c. e 112 c.p.c. per avere riconosciuto la compensazione con un controcredito non liquido né esigibile e non giudizialmente accertato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: le eccezioni processuali erano state implicitamente respinte dal tribunale con la decisione di merito; nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale fallimentare può conoscere di tutti i fatti modificativi o estintivi del credito azionato, e il curatore può sollevare nuove eccezioni in sede di opposizione anche se non dedotte davanti al giudice delegato. Ha inoltre escluso il frazionamento illegittimo della pretesa, perché il credito opposto in compensazione aveva natura risarcitoria ex art. 1591 c.c., distinta dal credito monitorio per canoni. Ha poi respinto congiuntamente terzo e quarto motivo richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla compensazione: il controcredito può essere fatto valere in sede di verifica se è certo, liquido ed esigibile; se non è liquido ma facile e pronta liquidazione, il giudice può liquidarlo o dichiarare la compensazione giudiziale; se l'esistenza del controcredito è controversa non si può compensare. Nel caso concreto il controcredito ex art. 1591 c.c. era stato ritenuto incontroverso nell'an e nel quantum, perché la ricorrente non aveva contestato di avere continuato a godere dell'azienda fino al 31 agosto 2017 dopo la risoluzione del contratto. La Corte ha anche richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 1591 c.c. si applica a tutti i contratti che concedono l'uso del bene dietro corrispettivo e che, in tali casi, il danno per ritardata restituzione è normalmente misurato dal corrispettivo periodico pattuito, salvo maggior danno. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
regola il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel quale il tribunale può riesaminare a cognizione piena la verifica del credito.
art. 99 l.fall.
non impedisce al curatore di sollevare nuove eccezioni in sede di opposizione allo stato passivo.
art. 24 l.fall.
concorre a fondare la competenza funzionale del tribunale fallimentare sulle questioni incidenti sul passivo.
art. 52 l.fall.
concorre a concentrare le pretese creditorie nella sede concorsuale.
art. 93 l.fall. e segg.
richiamati per affermare l'attrazione della controversia nella verifica del passivo.
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude la nullità per omessa pronuncia e rileva che il tribunale ha deciso implicitamente le eccezioni.
art. 447-bis c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione del rito del lavoro, ma ritenuto non decisivo ai fini della competenza nella verifica del passivo.
art. 1591 c.c.
costituisce criterio generale per il risarcimento da ritardata restituzione del bene anche nei contratti che ne attribuiscono il godimento dietro corrispettivo; il danno è normalmente commisurato al corrispettivo periodico pattuito, salvo maggior danno.
artt. 1242 c.c.
richiamati per i presupposti della compensazione legale.
art. 1243 c.c.
richiamato per distinguere compensazione legale e giudiziale e per la liquidità del controcredito.
art. 1249 c.c.
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla compensazione.
art. 1193 c.c.
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla compensazione e imputazione del pagamento.
art. 35 c.p.c.
se l'esistenza del controcredito è controversa nello stesso giudizio o in altro pendente, il giudice non può pronunciare la compensazione.
art. 1591 c.c.
"danni per ritardata restituzione"
esprime un principio applicabile a tutti i contratti di concessione in godimento dietro corrispettivo; il corrispettivo periodico pattuito è misura certa del danno, salvo prova del maggior danno.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale fallimentare è competente a conoscere di tutti i fatti modificativi ed estintivi del credito azionato, inclusa l'eccezione di compensazione sollevata dalla curatela per paralizzare la pretesa del creditore.
- La curatela può far valere in sede di verifica del passivo un controcredito anche se non ha introdotto una domanda riconvenzionale e anche se l'eccezione non era stata sottoposta al giudice delegato, poiché nel giudizio di opposizione non opera la preclusione tipica dello ius novorum ex art. 345 c.p.c.
- La compensazione è ammissibile solo se il controcredito è certo, liquido ed esigibile; se è solo certo ma non liquido, il giudice può liquidarlo se la liquidazione è facile e pronta e, in tal caso, dichiarare la compensazione giudiziale nei limiti del credito liquidato.
- Se l'esistenza del controcredito è controversa nel medesimo giudizio o in altro giudizio già pendente, non può essere pronunciata né la compensazione legale né quella giudiziale.
- L'art. 1591 c.c. opera come principio generale per il danno da ritardata restituzione in tutti i contratti che attribuiscono il godimento di un bene dietro corrispettivo, e il danno può essere normalmente parametrato al corrispettivo periodico pattuito, salvo prova del maggior danno.
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