Sentenza del 04/01/2019 n. 20 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - redditometro - rilevanza dei beni-indice - effettiva disponibilità - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la rilevanza, ai fini della determinazione sintetica del reddito, di alcune autovetture e motocicli di sua proprietà. Sosteneva che la mera titolarità dei beni non fosse sufficiente, poiché i veicoli erano privi di assicurazione per tutto il periodo oggetto di accertamento e, pertanto, non erano concretamente utilizzabili né effettivamente disponibili.
La decisione
La decisione ha escluso che i veicoli potessero essere considerati beni-indice del redditometro. Ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. 600/1973, non è sufficiente la proprietà formale del bene: occorre anche la sua effettiva disponibilità. L'assenza di assicurazione per l'intero periodo accertato è stata ritenuta idonea a dimostrare l'impossibilità di utilizzare i veicoli e quindi la loro indisponibilità piena. L'accertamento, nella parte fondata su tali beni, è stato pertanto ritenuto infondato.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973
Nel redditometro i beni-indice rilevano non soltanto quando risultano formalmente intestati al contribuente, ma quando sono anche effettivamente disponibili e utilizzabili. La proprietà formale, in assenza di concreta disponibilità, non giustifica da sola la ricostruzione sintetica del reddito.
Massime di principio
- Ai fini del redditometro occorre distinguere tra proprietà formale e disponibilità effettiva del bene: la prima non è automaticamente sufficiente.
- Il contribuente può contestare l'utilizzo di un bene come indice di capacità contributiva dimostrando che, nel periodo rilevante, non poteva concretamente utilizzarlo.
- L'assenza di assicurazione, soprattutto se riferita all'intero periodo accertato, può costituire un elemento significativo per provare l'indisponibilità di autovetture e motocicli.
- La prova dell'indisponibilità deve essere concreta, documentabile e riferita al periodo oggetto di accertamento; non basta una mera dichiarazione del contribuente.
- Quando un bene è inutilizzabile o non concretamente fruibile, non dovrebbe essere valorizzato come manifestazione di capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico.
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