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Sentenza

Sentenza del 04/01/2019 n. 20 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - redditometro - rilevanza dei beni-indice - effettiva disponibilità - è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la rilevanza, ai fini della determinazione sintetica del reddito, di alcune autovetture e motocicli di sua proprietà. Sosteneva che la mera titolarità dei beni non fosse sufficiente, poiché i veicoli erano privi di assicurazione per tutto il periodo oggetto di accertamento e, pertanto, non erano concretamente utilizzabili né effettivamente disponibili.

La decisione

La decisione ha escluso che i veicoli potessero essere considerati beni-indice del redditometro. Ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. 600/1973, non è sufficiente la proprietà formale del bene: occorre anche la sua effettiva disponibilità. L'assenza di assicurazione per l'intero periodo accertato è stata ritenuta idonea a dimostrare l'impossibilità di utilizzare i veicoli e quindi la loro indisponibilità piena. L'accertamento, nella parte fondata su tali beni, è stato pertanto ritenuto infondato.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973

    Nel redditometro i beni-indice rilevano non soltanto quando risultano formalmente intestati al contribuente, ma quando sono anche effettivamente disponibili e utilizzabili. La proprietà formale, in assenza di concreta disponibilità, non giustifica da sola la ricostruzione sintetica del reddito.

Massime di principio

  • Ai fini del redditometro occorre distinguere tra proprietà formale e disponibilità effettiva del bene: la prima non è automaticamente sufficiente.
  • Il contribuente può contestare l'utilizzo di un bene come indice di capacità contributiva dimostrando che, nel periodo rilevante, non poteva concretamente utilizzarlo.
  • L'assenza di assicurazione, soprattutto se riferita all'intero periodo accertato, può costituire un elemento significativo per provare l'indisponibilità di autovetture e motocicli.
  • La prova dell'indisponibilità deve essere concreta, documentabile e riferita al periodo oggetto di accertamento; non basta una mera dichiarazione del contribuente.
  • Quando un bene è inutilizzabile o non concretamente fruibile, non dovrebbe essere valorizzato come manifestazione di capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico.

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