Sentenza del 04/01/2019 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Separazione legale - assegno di mantenimento del coniuge - mantenimento dei figli - versamento inferiore al dovuto - imputazione della minor somma al coniuge - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'imputazione fiscale delle somme versate da un coniuge separato quando tali somme risultino inferiori all'importo complessivamente dovuto per il mantenimento sia dei figli, assegnati all'altro coniuge, sia del coniuge stesso. Il principio affermato è che, in assenza di diversa prova, la somma versata in misura parziale si presume riferita al mantenimento personale del coniuge e non a quello dei figli. Poiché concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF del coniuge beneficiario soltanto le somme destinate al suo personale mantenimento, l'imputazione alla componente personale determina una riduzione dell'imponibile rispetto a quella che deriverebbe imputando i pagamenti al mantenimento dei figli.
La decisione
La decisione riconosce l'imputazione della minor somma versata al mantenimento personale del coniuge. Di conseguenza, l'imponibile IRPEF deve essere ridotto, poiché non possono essere considerate reddito imponibile del coniuge beneficiario le somme destinate al mantenimento dei figli. Il testo non indica gli importi, le parti processuali o l'esito formale del ricorso, ma il principio applicato è favorevole alla riduzione dell'imponibile del coniuge beneficiario.
Norme richiamate
IRPEF e disciplina fiscale degli assegni di mantenimento
Ai fini della determinazione del reddito imponibile del coniuge beneficiario, rilevano le somme percepite per il proprio mantenimento; le somme destinate al mantenimento dei figli non concorrono invece alla sua base imponibile.
Disciplina civilistica dell'assegno di mantenimento in regime di separazione legale
L'assegno può comprendere componenti distinte: una destinata alle esigenze personali del coniuge separato e una destinata al mantenimento dei figli. In caso di pagamento parziale e di mancata diversa imputazione, la somma versata viene attribuita alla componente personale del coniuge.
Massime di principio
- Quando un obbligato versa meno di quanto complessivamente stabilito per il mantenimento del coniuge e dei figli, in assenza di una specifica imputazione o di prova contraria, il pagamento può essere considerato riferito prioritariamente al mantenimento personale del coniuge.
- Ai fini fiscali occorre distinguere sempre tra somme destinate al coniuge e somme destinate ai figli: solo le prime possono concorrere alla formazione del reddito imponibile del coniuge beneficiario.
- Per evitare contestazioni è opportuno indicare nella causale dei bonifici la specifica destinazione del pagamento e conservare la documentazione relativa agli importi dovuti e versati.
- Il principio opera salvo che il provvedimento giudiziale, un accordo valido tra le parti o la prova concreta dei pagamenti stabiliscano una diversa imputazione delle somme.
Testo integrale
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