Sentenza del 04/01/2019 n. 180 - Comm. Trib. Prov. Catania
Contenzioso tributario - Costituzione tardiva del resistente - Decadenza dalla facoltà di eccepire questioni non rilevabili d'ufficio e di chiamare terzi in giudizio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che la costituzione tardiva del resistente produce una decadenza processuale limitata alle eccezioni non rilevabili d'ufficio e alle istanze di chiamata di terzi. Restano invece proponibili e valutabili d'ufficio le questioni che il giudice può rilevare autonomamente, nei limiti previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda gli effetti della costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario. Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992, il resistente deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dalla facoltà di formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché dalla facoltà di chiedere la chiamata di terzi in giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23
La parte resistente deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso.
Il termine è previsto a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di formulare istanza per la chiamata di terzi.
Massime di principio
- Nel processo tributario il resistente deve costituirsi entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per conservare integralmente le proprie facoltà difensive.
- La costituzione tardiva non comporta necessariamente l'esclusione totale dal processo, ma limita le attività difensive che possono essere svolte validamente.
- Le eccezioni non rilevabili d'ufficio devono essere sollevate tempestivamente; se formulate tardivamente, possono essere dichiarate inammissibili o comunque non esaminate.
- La chiamata di terzi deve essere richiesta entro il termine previsto per la costituzione del resistente; una richiesta tardiva è soggetta a decadenza.
- Le questioni rilevabili d'ufficio possono invece essere esaminate dal giudice anche in assenza di una tempestiva eccezione della parte, secondo le regole processuali applicabili.
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