Sentenza del 04/01/2019 n. 28 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - commissione tributaria - dichiarata incompetenza territoriale - individuazione di commissione competente - riassunzione - declaratoria di incompetenza - appello - è inammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello diretto a contestare la competenza territoriale è stato dichiarato inammissibile. La riassunzione davanti alla Commissione tributaria indicata come competente ha reso non più contestabile la precedente declaratoria di incompetenza, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di contestare in appello la dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale. Dopo tale pronuncia, il giudizio era stato riassunto davanti alla Commissione indicata come competente. La parte non poteva successivamente impugnare la declaratoria di incompetenza, avendo dato seguito alla decisione mediante la riassunzione presso l’organo giudicante individuato.
Norme richiamate
Art. 5, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve avvenire nei termini e con le modalità previste dalla legge.
La norma disciplina gli effetti della declaratoria di incompetenza territoriale e della successiva riassunzione. Quando la parte riassume il giudizio davanti alla Commissione indicata come competente, non può poi contestare, tramite appello, la precedente decisione sulla competenza.
Massime di principio
- Se un giudice tributario dichiara la propria incompetenza territoriale e indica l’organo competente, la parte deve valutare tempestivamente se contestare la decisione oppure riassumere il giudizio davanti all’organo indicato.
- La riassunzione presso la Commissione dichiarata competente può comportare acquiescenza alla declaratoria di incompetenza e precludere una successiva impugnazione sul punto.
- L’impugnazione proposta dopo aver riassunto il giudizio davanti al giudice indicato come competente rischia di essere dichiarata inammissibile.
- In situazioni analoghe è opportuno scegliere coerentemente tra la contestazione della competenza e la riassunzione del processo, verificando i termini e gli effetti processuali previsti dalla normativa.
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