Cassazione Penale, Sentenza n. 38731/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la questione sul difetto della condizione di procedibilità per mancanza di querela a seguito della modificazione normativa. Ha dichiarato assorbite le restanti doglianze e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per mancata querela della persona offesa.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Facciolo era stato condannato dal GIP di Mantova (abbreviato, 04/10/2019) per il delitto poi riqualificato dall'appello in violenza privata (art. 610 c.p.). La corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza soltanto in ordine alla determinazione della pena. Facciolo ha ricorso in Cassazione denunciando vizio di motivazione e la mancata sussistenza degli elementi costitutivi del reato. In sede di cassazione sono stati sollevati motivi nuovi (difensore) e il Procuratore Generale ha chiesto annullamento senza rinvio per carenza di querela o perché il fatto non sussiste. La Cassazione ha esaminato la questione della procedibilità alla luce della recente modifica normativa (d.lgs. 10.10.2022, n.150) che ha reso l'art. 610 c.p. perseguibile a querela di parte salvo ipotesi aggravanti, rilevando l'assenza in atti della querela della persona offesa e la dichiarazione comprovata della stessa di non voler proporla, con la conseguente mancanza della condizione di procedibilità.
Norme richiamate
art. 610 c.p. (violenza privata)
La fattispecie è stata considerata alla luce della nuova formulazione che la rende procedibile a querela di parte, salvo specifiche ipotesi (persona incapace o altre circostanze aggravanti). Tale mutamento ha inciso sul regime di procedibilità del processo in corso.
d.lgs. 10.10.2022, n. 150 (modifica art. 610 c.p.)
Ha introdotto la modifica che ha trasformato la procedibilità del delitto di violenza privata da d'ufficio a perseguibile a querela di parte, applicabile anche ai procedimenti pendenti nei termini indicati dalla giurisprudenza come norma più favorevole.
art. 129 c.p.p. (improcedibilità)
L'assenza della condizione di procedibilità (querela) impone la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale; la Corte ha annullato senza rinvio in applicazione di tale principio.
art. 2 c.p. (applicazione della legge penale più favorevole)
La Corte ha applicato il principio secondo cui la norma sopravvenuta più favorevole al reo si applica anche al regime della procedibilità, essendo quest'ultima inscindibilmente legata alla qualificazione del fatto.
art. 85, comma 1, d.lgs. 10.10.2022, n. 152
Richiamato come riferimento al termine entro il quale la querela avrebbe potuto essere proposta in relazione alla nuova disciplina; in mancanza di querela nel termine, la procedibilità non sussiste.
art. 6, d.l. 31.10.2022, n. 162
Richiamato per i profili temporali di entrata in vigore delle modifiche normative che hanno inciso sulla procedibilità del reato.
Massime di principio
- Se una norma sopravvenuta rende un reato precedentemente perseguibile d'ufficio perseguibile a querela, il principio della norma più favorevole (art. 2 c.p.) fa sì che il nuovo regime di procedibilità si applichi anche ai procedimenti pendenti, salvo eccezioni espressamente previste.
- La mancanza della querela, quando la legge richiede ora la querela come condizione di procedibilità, determina l'obbligo per il giudice di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale (art. 129 c.p.p.) e può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza.
- La questione della procedibilità per mancanza di querela è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e può essere sollevata anche in cassazione, salvo che la decisione sulla tardività della querela richieda valutazioni di fatto non ammesse al giudice di legittimità.
- La rinuncia espressa della persona offesa a proporre querela o la mancanza di atti processuali idonei a dimostrare la volontà punitiva (es. costituzione di parte civile) sono elementi decisivi per accertare l'assenza della condizione di procedibilità.
- Limiti: la modifica della procedibilità non incide sul giudicato sostanziale nei termini dell'inammissibilità del gravame originario; inoltre la procedibilità resta d'ufficio se sussistono ipotesi aggravanti espressamente previste dalla norma.
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