Cassazione Penale, Sentenza n. 13734/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'importo di 199.669,31 euro, ritenuto profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) mancata autonoma valutazione da parte del G.i.p. del fumus commissi delicti; 2) mancata autonoma valutazione e carenza di motivazione del periculum in mora (con contestazione dell'applicazione automatica dell'art. 321, comma 2-bis c.p.p. e rilievo della pacifica capienza patrimoniale del ricorrente); 3) omessa risposta sulla richiesta, in subordine, di riduzione dell'importo sequestrato per difetto di proporzionalità rispetto al ruolo del ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al profilo della motivazione del periculum in mora. Ha confermato che l'ordinanza impugnata aveva correttamente valutato e integrato le motivazioni del G.i.p. sul fumus e che la tecnica di "incorporazione" è ammissibile se il provvedimento dimostra conoscenza e rielaborazione critica degli atti; tuttavia ha censurato la motivazione sul periculum perché basata su elementi non attinenti all'esigenza cautelare (telefonate per chiedere incontri) e non ha spiegato le ragioni per cui non si potesse attendere la decisione di merito, in violazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite (Ellade). Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo dell'esigenza cautelare e ha disposto il rinvio al Tribunale in diversa composizione per un nuovo esame conforme al principio di diritto richiamato. Il motivo relativo al quantum è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Delitto contestato al ricorrente (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) quale base per individuare il profitto del reato soggetto a sequestro e confisca.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ricorda che il provvedimento deve contenere anche la concisa motivazione del periculum in mora.
art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.; la Corte segnala che non può essere usata per giustificare un automatismo decisionale senza motivazione del periculum.
art. 240 cod. pen.
Riferimento alla confisca; la Corte richiama che, quando la confisca è condizionata alla sentenza, il giudice deve motivare l'esigenza anticipatoria della confisca.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Richiama l'esigenza che il tribunale del riesame effettui un vaglio critico autonomo sul provvedimento genetico; la giurisprudenza indica che la mancanza totale di autonoma valutazione è causa di annullamento.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Rinvio che rende applicabili al riesame delle misure reali le regole sul riesame delle misure cautelari personali; fondamento per il dovere di controllo del tribunale del riesame.
Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Principio fondamentale richiamato: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche del periculum in mora, rapportata alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo prima della definizione del giudizio, salvo eccezioni per beni la cui mera detenzione costituisca reato.
Giurisprudenza successiva (es. Sez. 6, n. 12513/2022 Grandis; Sez. 6, n. 826/2022 Martorano e altre)
Giurisprudenza contrastante sul punto: alcuni orientamenti avevano ritenuto sufficiente la sola confiscabilità del bene per delitti contro la P.A.; la giurisprudenza più recente e la Corte in questa sentenza impongono comunque motivazione puntuale del periculum, evitando automatismi.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione concisa del periculum in mora: il giudice deve spiegare perché non è possibile attendere la decisione di merito.
- La mera obbligatorietà della confisca non legittima un automatismo che prescinda dalla motivazione del pericolo di dispersione: anche per beni confiscabili occorre valutare l'esigenza anticipatoria.
- La tecnica dell'incorporazione della motivazione (rielaborazione per relationem) è ammissibile solo se dal provvedimento emergono conoscenza degli atti e una rielaborazione critica; in sua mancanza la motivazione è insufficiente.
- La capienza patrimoniale del soggetto non esclude automaticamente l'insussistenza del periculum: tuttavia, se il giudice ritiene che la condotta dell'indagato renda concreto il rischio di dispersione, deve motivare il nesso tra condotta e rischio patrimoniale.
- Se il tribunale del riesame non dà motivazione adeguata sul periculum, la decisione va annullata e la causa rinviata per nuovo esame, con conseguente possibile assorbimento di questioni secondarie (es. quantificazione del sequestro).
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