Sentenza del 08/02/2023 n. 621 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - ATI, associazione temporanea d'imprese - Insussistenza di autonoma soggettività d'imposta - Rilevanza delle imprese raggruppate - Richiesta rimborso iva a nome della ATI - Diniego - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso IVA relativo al 3° trimestre 2017 richiesto a nome della A.T.I.; questione principale se l'ATI abbia autonoma soggettività d'imposta tale da poter presentare domanda di rimborso e applicare il meccanismo del reverse charge. L'Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo che l'ATI non è soggetto passivo IVA autonomo e che la mandataria non poteva chiedere il rimborso per conto dell'intero raggruppamento.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia (riformando la decisione di primo grado che aveva dato ragione alla mandataria). È stato ritenuto che l'ATI non abbia autonoma soggettività d'imposta: la diniego di rimborso operato dall'Agenzia è legittimo. Tuttavia, la Corte ha precisato che ciascuna impresa partecipante ha diritto al rimborso della quota d'IVA relativa alla parte di lavori a essa imputabile e può chiederlo separatamente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 48 d.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti)
la costituzione di tale associazione, raggruppamento di più imprese ... non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali
La norma è interpretata nel senso che l'ATI non acquisisce di per sé una soggettività giuridica o fiscale autonoma; le imprese restano autonome anche per gli adempimenti IVA.
art. 37 d.lgs. n.163/2006
nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
Serve a evidenziare che ciascuna impresa rimane titolare della parte di contratto a sé riferibile, con conseguente imputazione diretta dei rapporti giuridici e fiscali alle singole imprese, escludendo un unico soggetto passivo centrale.
art. 17, comma 6, lett. a) D.P.R. n. 633/1972 (richiamato)
Applicazione del meccanismo del reverse charge esclusa per le ATI in quanto non identificabili come soggetto passivo IVA unico; dunque l'ATI non può porre in essere il reverse charge in luogo delle singole imprese.
Massime di principio
- L'associazione temporanea d'imprese (ATI) non costituisce di per sé un soggetto passivo IVA autonomo; le imprese raggruppate mantengono autonomia fiscale.
- Una richiesta di rimborso IVA fatta a nome dell'ATI o dalla mandataria per l'intero raggruppamento è illegittima: ogni impresa deve richiedere il rimborso per la propria quota di competenza.
- Il meccanismo del reverse charge non può essere applicato dall'ATI come se fosse un unico appaltatore; l'onere IVA rimane imputato alle singole imprese secondo le rispettive parti di lavoro.
- Se nel raggruppamento vi sono imprese che non possono beneficiare dell'IVA (es. soggetto non residente o non soggetto IVA), la mandataria non può ottenere il rimborso per le quote riferibili a tali imprese.
- Nella pratica contrattuale e contabile è essenziale: 1) specificare chiaramente le parti di appalto eseguite da ciascuna impresa; 2) emettere fatture intestate alla impresa che realmente esegue la prestazione; 3) richiedere rimborsi IVA separati per ciascuna impresa; 4) conservare documentazione che dimostri la ripartizione delle lavorazioni e dei corrispettivi.
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