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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43935/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il Riesame che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal GIP nei confronti del ricorrente per i reati di usura (art. 644 c.p.) e con contestata aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis, comma 1). Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 644 c.p. e mancata sussistenza di gravi indizi (capo 2); 2) violazione dell'art. 274 c.p.p. in ordine all'insussistenza del pericolo di reiterazione e all'inadeguatezza di misure meno afflittive; 3) vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non emergano violazioni di norme né manifeste illogicità nella motivazione del provvedimento di merito: i giudici di merito avevano fondato la decisione sulle dichiarazioni della persona offesa e di terzi (Debora Mazzacane), sulle conversazioni intercettate tra l'imputato e il fratello (indicazione pratica su come riscuotere il credito anche nel periodo Covid), sulla sproporzione degli interessi pattuiti e sul contesto ambientale che evidenzierebbe contiguità con ambienti delinquenziali idonei a integrare la modalità mafiosa. Analogamente, il Tribunale aveva adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza di misure meno afflittive. Per tali ragioni la ricostruzione e la valutazione delle prove sono rimaste fuori dal sindacato di legittimità. A seguito dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Rilevanza degli elementi probatori (dichiarazioni della persona offesa, conversazioni e modalità di riscossione, misura degli interessi) per la configurazione del reato di usura; la valutazione della gravità indiziaria resta di competenza del giudice di merito purché correttamente motivata.

  • art. 416-bis cod. pen. (comma 1, aggravante metodo mafioso)

    La sussistenza della modalità mafiosa può essere desunta anche in base alla contiguità con ambienti criminali e all'esistenza di terze persone a cui l'imputato deve rendere conto nella gestione dell'attività; la norma ha natura oggettiva come ricordata dalla giurisprudenza citata.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga). La loro valutazione richiede elementi specifici e motivazione, ma la loro apprezzamento concreto è rimesso al giudice di merito; in sede di cassazione è sindacabile solo la presenza di violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riguarda la necessita' dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari; la loro accertabilità in cassazione è limitata alla verifica di violazioni di norme o di manifesta illogicità nella motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso risulta inammissibile per responsabilità del ricorrente; applicata dalla Corte nella misura ritenuta equa.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, non può rivedere la valutazione critica e probatoria del giudice di merito; può soltanto verificare la correttezza giuridica e l'assenza di manifeste illogicità o violazioni di legge nella motivazione.
  • Per impugnare con successo in cassazione una misura cautelare occorre indicare specifiche violazioni di norme o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; mere contestazioni della ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze non sono sufficienti.
  • Elementi indiziari quali dichiarazioni di persone offese, conversazioni che mostrano l'intervento nella gestione della riscossione, la sproporzione degli interessi pattuiti e il contesto ambientale possono legittimare, se adeguatamente motivate, sia la qualificazione del reato di usura sia l'aggravante di tipo mafioso.
  • La sussistenza del pericolo di reiterazione deve essere motivata, ma la plausibilità e la congruenza della motivazione sono valutate dal giudice di merito; in cassazione è necessario focalizzarsi su carenze formali o logiche della motivazione per ottenere accoglimento.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e il pagamento di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, in appello e in cassazione è opportuno formulare censure precise e fondate.

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