Cassazione Penale, Sentenza n. 00445/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di euro 124.650 in contanti rinvenuti nell'auto dell'indagata (32 scatole sigillate). Si deduceva violazione di legge (art. 253 e 321 c.p.p., art. 648-bis c.p.) e carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato presupposto del riciclaggio: il Tribunale avrebbe valorizzato elementi neutri o inconferenti (es. mero quantitativo del denaro, modalità di conservazione) e non avrebbe considerato adeguatamente la documentazione difensiva comprovante consistenti volumi di affari (attività commerciale con movimentazione di contanti oltre 200.000 euro e visure camerali/contabilità 2024-2025). Con motivi aggiunti si contestava altresì la sussistenza del periculum in mora (rischio di dispersione/occultamento/uso illecito), non dedotto nel ricorso principale.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il principio secondo cui, oltre al mero rinvenimento di somme rilevanti, occorrono "ulteriori elementi" indicativi della provenienza illecita; ha quindi condiviso la valutazione del Tribunale del riesame che aveva indicato elementi logici a sostegno del fumus (ammontare ingente, volontà di occultamento, falsa dichiarazione sulle scatole, assenza di tracce di prelievo lecite, incongruità con la capacità economica alla luce della contabilità e dei redditi, pendenza di procedimenti penali per ricettazione e segnalazione di operazioni sospette). Il motivo aggiunto relativo al periculum in mora è stato dichiarato inammissibile perché non dedotto nel ricorso principale. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
La fattispecie di riciclaggio richiede l'esistenza di un reato presupposto; in ambito di sequestro preventivo occorre il fumus della provenienza illecita che, oltre al mero possesso di somme rilevanti, deve essere supportato da ulteriori elementi logici indicativi della derivazione da delitto.
art. 321 cod. proc. pen.
Regola la motivazione dei provvedimenti cautelari: il giudice deve esporre le ragioni del fatto e del diritto; la Corte ha ritenuto valida la motivazione del Tribunale che ha indicato gli elementi logici a sostegno del fumus.
art. 253 cod. proc. pen.
Norma relativa al sequestro preventivo (presupposti e limiti): il ricorso deduceva violazione di tale norma, ma la Corte ha ritenuto che il sequestro fosse fondato sui necessari indici di illiceità.
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Consente di proporre ricorso per cassazione per motivi di legge; tali norme sono state invocate per censurare la violazione di legge e la motivazione.
art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.
Norme procedurali relative alla richiesta di trattazione orale e alla celebrazione dell'udienza: richiamate nella fase di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Il mero possesso di somme di denaro rilevanti non è automaticamente sufficiente per escludere la legittimità del sequestro: il giudice cautelare deve indicare ulteriori elementi logici che colleghino il denaro a un reato presupposto (es. modalità di occultamento, false dichiarazioni, assenza di tracce di prelievo lecite, incongruità rispetto alla capacità economica, segnalazioni di operazioni sospette, pendenti procedimenti correlati).
- La difesa che invochi la lecita provenienza del denaro deve fornire documentazione documentale e contabile penetrante e riferita alle stesse annualità o contesti del rinvenimento (estratti bancari, registri di cassa, fatture, visure camerali aggiornate) per contrastare gli indici di illiceità rilevati dal giudice.
- In sede di impugnazione è essenziale collegare i motivi aggiunti ai motivi principali: nuovi motivi che ampliano l'ambito delle censure e non rappresentano uno sviluppo o un approfondimento dei motivi originari possono essere dichiarati inammissibili.
- Sulla valutazione del periculum in mora (rischio di dispersione/occultamento/uso illecito) il giudice deve compiere una valutazione autonoma e motivata; tuttavia la censura sulla carenza di tale valutazione è ammissibile solo se tempestivamente dedotta nel ricorso principale.
- I provvedimenti di sequestro preventivo devono contenere una motivazione che ricordi la necessità di bilanciare la tutela degli interessi pubblici (prevenzione del reato e conservazione della prova/beni per eventuale confisca) con la garanzia contro ablazioni indiscriminate di ricchezze: le decisioni che espongono gli indici logici sono difficilmente riformabili in cassazione se la motivazione è adeguata.
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