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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4892/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che ha revocato la sospensione condizionale della pena per furto aggravato. Deduce due motivi: (1) violazione del divieto probatorio previsto dall'art. 62 c.p.p., contestando l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dal Marci a una guardia giurata, sostenendo che tale dichiarazione sarebbe stata raccolta in presenza di Carabinieri e quindi in contesto procedimentale impeditivo; (2) vizio di motivazione e inattendibilità delle dichiarazioni della guardia giurata (Carboni), lamentando che la condanna si fonda praticamente solo su una presunta ammissione di aver venduto il monitor della scuola, con rilievi sulla possibile inesattezza terminologica ("monitor" vs "computer") e sulla mancanza di spontaneità e di adeguata valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'art. 62 c.p.p. si applica solo alle dichiarazioni rese all'autorità di polizia giudiziaria o al difensore nel contesto procedimentale; la presenza generica dei Carabinieri non trasforma la dichiarazione resa a una guardia giurata in dichiarazione prodotta alla P.G. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo aspecifico e ha confermato che la responsabilità dell'imputato è stata valutata sulle risultanze complessive delle decisioni di merito, non soltanto sulla dichiarazione della guardia giurata, ma anche su altri elementi indiziari convergenti (fermo notturno in altra scuola, identità degli indumenti, riscontro con immagini di videosorveglianza). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza resa il 10/12/2021.

Norme richiamate

  • art. 62 cod. proc. pen.

    Il divieto di testimonianza riguarda solo le dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore nell'ambito del contesto procedimentale; non si estende automaticamente a dichiarazioni rese a soggetti privati (es. guardie giurate), nemmeno se presenti agenti di polizia, salvo che sia provato che la dichiarazione fosse rivolta o acquisita come atto della P.G.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Applicato per disciplinare le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso; da tale pronuncia deriva la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità dipenda da profili di colpa dell'atto impugnatorio.

Massime di principio

  • Il divieto probatorio di cui all'art. 62 c.p.p. si applica esclusivamente alle dichiarazioni rese all'autorità di polizia giudiziaria o al difensore nel contesto procedimentale: dichiarazioni spontanee rese a privati (es. guardie giurate) generalmente non sono interdette.
  • La mera presenza di forze dell'ordine non converte automaticamente una dichiarazione privata in dichiarazione resa alla P.G.; è necessario dimostrare che la dichiarazione fosse diretta o acquisita come atto della P.G.
  • Per contestare l'utilizzabilità di una confessione o di una dichiarazione extragiudiziale occorre specificare in che modo essa è stata illecitamente acquisita e perché dovrebbe considerarsi inesplorabile o inattendibile; argomentazioni generiche rischiano di essere dichiarate aspecifiche e inammissibili.
  • Il giudizio sulla responsabilità si fonda sulla valutazione complessiva delle prove: anche se una dichiarazione sembra centrale, il suo rilievo può essere confermato o ridimensionato in base ad altri elementi indiziari convergenti (es. fermo, riscontri di immagini, abbigliamento, altre attività sospette).
  • Un ricorso poco fondato o non sufficientemente specifico può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni economiche (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende); per evitare sanzioni è necessario formulare motivi chiari, specifici e supportati da argomentazioni concrete.

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