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Sentenza

Sentenza n. 110/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento del Decreto del 16.6.2025 (notificato il 18.6.2025), con il quale il Questore di Potenza ha disposto, ai sensi dell’art. 13 bis D.L. n. 14/2017 conv. nella L. n. n. 48/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti del minore -OMISSIS- il divieto di accedere, per 1 anno (a decorrere dalla notifica del presente provvedimento), a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento di -OMISSIS-, siti in -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, comprese le relative -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Questore di Potenza che ha disposto per un anno il divieto di accesso del minore a specifici pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento, nonché di stazionamento nelle immediate vicinanze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del destinatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso è stato proposto dai genitori di un minore denunciato per il reato di rissa in relazione a un episodio avvenuto all'esterno di un pubblico esercizio. Il Questore aveva adottato il divieto di accesso ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14/2017, ritenendo che il minore avesse partecipato alla rissa, nella quale altre persone avevano riportato ferite e che era stata interrotta soltanto dall'intervento delle forze dell'ordine. I ricorrenti hanno dedotto, con i primi due motivi, la violazione dell'art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14/2017 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria. Con il terzo motivo hanno contestato il difetto di motivazione, sia quanto alla durata annuale della misura, sia quanto all'omessa valutazione della condotta specificamente tenuta dal figlio. Nel corso del giudizio hanno prodotto immagini tratte dalla relazione della Questura dalle quali, secondo la loro prospettazione, risultava che il minore era rimasto fermo a osservare con le mani in tasca, senza partecipare alla colluttazione, e che in altre immagini non era neppure presente. Hanno inoltre prodotto il provvedimento con cui il Questore aveva archiviato il procedimento relativo a un altro ragazzo coinvolto nella medesima vicenda, ritenendo provata la sua mancata partecipazione alla rissa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto del Questore. Ha ritenuto fondati i primi due motivi e la parte del terzo motivo relativa all'omessa valutazione della condotta specifica del minore. L'art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14/2017 consente al Questore di vietare l'accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, specificamente indicati in ragione dei luoghi dei reati, nei confronti di persone denunciate per reati commessi in occasione di gravi disordini, quando dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Nel caso concreto, però, la documentazione fotografica dimostrava che il minore non aveva partecipato attivamente alla rissa: in alcune immagini era fermo a osservare con le mani in tasca e in altre non risultava presente. La valutazione della Questura, secondo cui tutti i ragazzi dei due gruppi avevano preso parte alla rissa, è stata quindi ritenuta non coerente con gli elementi istruttori. Il provvedimento è stato conseguentemente viziato per violazione della disposizione attributiva del potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla condotta individuale. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate, con condanna del Ministero dell'Interno al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017, convertito nella l. n. 48/2017

    “il Questore può disporre” nei confronti delle persone “denunciate per reati commessi in occasioni di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza”, “il divieto di accesso” ai predetti pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, “specificamente indicati in ragione dei luoghi, dove sono stati commessi i predetti reati”.

    Il divieto di accesso presuppone una verifica individualizzata della condotta del destinatario, della sua riconducibilità ai reati commessi in occasione dei gravi disordini e del pericolo per la sicurezza; non è sufficiente riferire genericamente la partecipazione di tutti i componenti dei gruppi presenti.

  • art. 13-bis, comma 1-ter, d.l. n. 14/2017, convertito nella l. n. 48/2017

    “e di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso”.

    La misura può comprendere anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali oggetto del divieto di accesso.

  • art. 588 c.p.

    La denuncia per rissa costituiva il presupposto fattuale richiamato dal provvedimento questorile, ma il TAR ha escluso che la documentazione dimostrasse la partecipazione attiva del minore.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    La sentenza dispone l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei genitori e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del minore in caso di riproduzione della decisione.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento previsto dall'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 richiede che l'amministrazione accerti e motivi in modo individualizzato la condotta del destinatario, la sua effettiva riconducibilità al reato commesso in occasione dei disordini e il pericolo per la sicurezza.
  • Non è legittimo fondare il divieto di accesso su una presunzione indistinta di partecipazione alla rissa riferita a tutti i soggetti presenti sul luogo dell'episodio, quando gli elementi istruttori disponibili consentono di escludere o pongono in dubbio la partecipazione attiva del singolo destinatario.
  • Il provvedimento di DASPO urbano è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l'amministrazione omette di esaminare gli elementi, anche audiovisivi, idonei a distinguere la condotta del destinatario da quella degli altri partecipanti ai disordini.
  • La motivazione della misura di prevenzione deve riferirsi alla condotta specifica del destinatario e non può limitarsi alla descrizione della gravità dell'episodio collettivo o delle conseguenze prodotte dalla rissa.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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