Cassazione Penale, Sentenza n. 17340/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per danneggiamento con minaccia (art. 635 c.p.), sostenendo che la minaccia non fosse contestuale al danneggiamento ma avvenuta in un momento precedente ed etiologicamente scollegato, dunque mancherebbe la fattispecie aggravata contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché dedotto per motivi non consentiti: la questione sollevata non era stata affrontata in appello e implicherebbe valutazioni di merito (accertamenti fattuali) preclusi al giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La Corte ha richiamato la qualificazione del fatto come danneggiamento commesso su cose destinate a pubblico servizio (colonnine di erogazione carburante) e ha osservato che il reato resta perseguibile d'ufficio anche dopo la riforma "Cartabia", escludendo l'applicabilità delle novità sulla procedibilità a querela nel caso concreto. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen.
danneggiamento con minaccia alla persona
La fattispecie contestata è stata valutata nella sua versione aggravata (colpire cose destinate a pubblico servizio); la Corte ritiene che la qualificazione non possa essere riformulata in Cassazione senza ricostruzione di fatto
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
motivi di ricorso che implichino valutazioni di fatto non consentiti in Cassazione
Impedisce la trattazione in sede di legittimità di questioni che richiedono accertamenti di merito non svolti in precedenza
riforma "Cartabia"
novità in tema di procedibilità a querela
La Corte osserva che, nel caso specifico, il reato resta perseguibile d'ufficio (art. 635, secondo comma) e quindi le modifiche sulla procedibilità a querela non sono applicabili alla vicenda
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018 (Tucci, Rv. 272651)
richiamata per principio di inammissibilità di questioni di fatto in Cassazione
Conferma il principio che la Cassazione non può decidere su questioni che richiedono nuova valutazione di fatto o prova
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili motivi che richiedano nuovi accertamenti di fatto: i temi non sollevati o non affrontati in appello rischiano di essere esclusi dalla cognizione della Corte di legittimità
- Quando si contesta la sussistenza o la contestualità di più atti (es. minaccia e danneggiamento), la valutazione della temporalità e del nesso eziologico è tipicamente questione di fatto e pertanto va proposta e sviluppata nei gradi di merito
- Se un reato è configurato come aggravato per aver colpito beni destinati al pubblico servizio, tale qualificazione dipende dall'accertamento concreto (es. funzione pubblica delle colonnine di carburante) e non può essere riformulata in sede di legittimità senza valutazioni istruttorie
- Le modifiche normative riguardanti la procedibilità (es. riforma "Cartabia") vanno verificate caso per caso: se la fattispecie rimane perseguibile d'ufficio, le novità sulla querela non mutano l'esito processuale
- Chi impugna in Cassazione deve limitarsi a questioni di diritto astratto o a violazioni formali o di diritto manifestamente rilevabili senza necessità di nuovo esame probatorio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17176/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17177/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17178/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17181/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17183/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17185/2023 del 26/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →