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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26682/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (custode)

La controversia

Un soggetto che sosteneva di essere rovinato a terra mentre saliva delle scale all'interno di un campeggio, a causa di gradini insidiosi, non visibili, rotti e/o resi scivolosi, conveniva in giudizio la società gestrice dell'attività e due persone fisiche chiedendone la condanna al risarcimento ex art. 2051 c.c. I giudici di merito rigettavano la domanda ritenendo non provato in modo sufficiente il nesso causale tra la cosa in custodia e la caduta, anche per la contraddittorietà delle testimonianze e per l'assenza di prova dell'esatto punto della caduta; inoltre ritenevano che l'evento fosse dipeso, in tutto o in parte assorbente, dalla condotta imprudente del danneggiato, che avrebbe potuto evitare il sinistro usando normale prudenza e percorsi alternativi. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2051 c.c., dell'art. 2 Cost., degli artt. 1227 e 2697 c.c., sostenendo che la responsabilità del custode non fosse stata correttamente esclusa e che l'apposizione di segnali di pericolo avrebbe impedito il transito; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2730 c.c., censurando la valutazione delle prove, delle testimonianze e delle dichiarazioni asseritamente confessorie, oltre all'omessa considerazione dell'interrogatorio formale non evaso dai convenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non cogliessero la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale si era conformata ai principi consolidati in tema di responsabilità da cosa in custodia: responsabilità oggettiva del custode, rilevanza della condotta del danneggiato ai fini del nesso eziologico e possibilità che il comportamento imprudente della vittima sia causa esclusiva del sinistro, relegando la cosa a mera occasione dell'evento. La Corte ha osservato che i motivi tendevano in realtà a una rivalutazione del merito e della prova, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in casi specifici non ricorrenti, e che non era stato dedotto un vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia ha natura oggettiva e prescinde dalla colpa del custode; il custode risponde salvo che il nesso eziologico sia interrotto da un fattore esterno, anche dalla condotta del danneggiato quando questa assuma efficacia causale esclusiva o prevalente.

  • art. 2 Cost.

    Il dovere generale di ragionevole cautela del danneggiato viene ricondotto al principio di solidarietà.

  • art. 1227 c.c., comma 1

    La condotta colposa del danneggiato rileva, anche d'ufficio, nella valutazione del nesso causale e può escludere o ridurre la responsabilità del custode.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che le censure fossero dirette in sostanza alla rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola di valutazione delle prove; non basta contestare il peso attribuito alle risultanze probatorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove non legali non integra di per sé un vizio di legittimità, salvo che il giudice attribuisca a una prova un regime legale diverso da quello previsto dalla legge.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di dichiarazioni confessorie, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare una diversa lettura delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulle quaestiones facti è possibile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non dedotto adeguatamente nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva: il danneggiato non deve provare la colpa del custode, ma deve comunque dimostrare il nesso causale tra la cosa e il danno; il custode può liberarsi provando il caso fortuito, incluso il comportamento imprudente del danneggiato quando questo assuma efficacia causale esclusiva.
  • La condotta del danneggiato va valutata sul piano del nesso eziologico e, se connotata da imprudenza tale da rendere la cosa mera occasione dell'evento, può interrompere il rapporto causale con il bene custodito.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti: le doglianze su testimonianze, documenti e attendibilità degli elementi istruttori restano riservate al giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in ipotesi tipizzate: non basta lamentare che il giudice abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Il vizio motivazionale rilevante in cassazione richiede l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, non la mera insoddisfazione per la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggioreCompensatio lucri cum damno

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