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Sentenza

Sentenza n. 1664/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza per quanto riguarda il ricorso introduttivo delle sentenze n. 174/2011 del Tribunale di Modica e n. 913/2017 della Corte d’Appello di Catania, mediante la determinazione degli importi dovuti dal Comune di Ispica e l’ordine alla Commissione straordinaria di liquidazione di ammetterli alla massa passiva; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento della deliberazione dell’O.S.L. n. 54 del 28 ottobre 2025, notificata lo stesso giorno.

Giustizia amministrativa202500412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ammissione alla massa passiva dei crediti derivanti da sentenze civili e, con motivi aggiunti, deliberazione dell’Organismo straordinario di liquidazione n. 54 del 28 ottobre 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune e organo liquidatorio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza chiedendo la determinazione degli importi dovuti dal Comune di Ispica in esecuzione delle sentenze n. 174/2011 del Tribunale di Modica e n. 913/2017 della Corte d’Appello di Catania, nonché l’ordine alla Commissione straordinaria di liquidazione di ammettere tali importi alla massa passiva del dissesto. Le sentenze civili avevano riconosciuto somme dovute per l’occupazione di un’area, oltre a interessi, accessori e spese. Dopo una proposta transattiva non perfezionatasi, i ricorrenti avevano presentato istanza di ammissione al passivo; il Comune aveva inizialmente comunicato un preavviso di diniego. Con motivi aggiunti hanno poi chiesto la declaratoria di nullità o l’annullamento della deliberazione dell’OSL n. 54 del 28 ottobre 2025, recante il rigetto delle istanze di ammissione, deducendo violazione del giudicato, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza e incoerenza della motivazione, illogicità manifesta, omesso esame di fatti determinanti e contraddittorietà con precedenti atti e documenti del Comune. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la carenza d’interesse, l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 248 TUEL e il superamento dei limiti del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha distinto le due domande. Quanto al ricorso introduttivo, ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, poiché la domanda mirava alla quantificazione degli importi dovuti in forza di giudicati civili e implicava l’esercizio di un potere cognitorio del giudice dell’ottemperanza, non una mera esecuzione forzata del pagamento. Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse: dopo l’adozione della deliberazione dell’OSL di mancata ammissione dei crediti alla massa passiva, una pronuncia sulla sola quantificazione non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta e il TAR non avrebbe potuto ordinare l’ammissione al passivo nell’ambito di quella domanda. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa e la conseguente inammissibilità. La controversia sulla sussistenza e sull’ammontare del credito e sulla legittimità del diniego di ammissione alla massa passiva riguarda infatti diritti soggettivi; l’OSL, in tale attività, esercita poteri vincolati di accertamento e non poteri discrezionali o autoritativi. La cognizione spetta pertanto al giudice ordinario, davanti al quale il giudizio può essere riproposto o riassunto nei termini e con gli effetti dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

    Il giudizio relativo ai motivi aggiunti può essere riproposto davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei termini e con gli effetti previsti dalla norma sulla translatio iudicii.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha prospettato alle parti la possibile sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso introduttivo, consentendo il contraddittorio sulla questione.

  • art. 248 TUEL

    La norma è stata richiamata dal Comune quale fondamento di un’eccezione di estinzione, ma il TAR non l’ha posta a fondamento della decisione.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, avuto riguardo non solo alla pronuncia richiesta, ma anche alla causa petendi e all’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta, senza che rilevi la qualificazione prospettata dalle parti.
  • La Commissione straordinaria di liquidazione, nell’ammissione dei crediti alla massa passiva, svolge ordinariamente un’attività vincolata di rilevazione e accertamento di diritti soggettivi, priva di discrezionalità amministrativa o di potere autoritativo; le controversie sul diniego di ammissione e sull’esistenza o sull’ammontare del credito spettano pertanto al giudice ordinario.
  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile, anche in presenza del dissesto dell’ente, quando la domanda richiede l’esercizio di un potere cognitorio di quantificazione o conformazione, e non si risolve nella mera esecuzione forzata di una condanna pecuniaria.
  • Se, dopo la proposizione di una domanda di ottemperanza volta alla sola quantificazione del credito, l’organo liquidatorio nega l’ammissione del credito alla massa passiva, viene meno l’utilità concreta della pronuncia di quantificazione e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
  • La controversia contro il provvedimento dell’organo liquidatorio che nega l’ammissione alla massa passiva deve essere proposta davanti al giudice ordinario, con possibilità di riproposizione o riassunzione nei termini e secondo gli effetti dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e ripartoControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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