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Sentenza

Sentenza n. 664/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della scheda valutativa - documento caratteristico n. d’ordine -OMISSIS-, relativo al servizio prestato dal ricorrente nel periodo 02.03.2020 - 01.03.2021, emesso dal Ministero della Difesa, Comando Compagnia di Campi Salentina e notificato in data 26.06.2021.

Giustizia amministrativa202101224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Scheda valutativa relativa al servizio prestato dal 2 marzo 2020 al 1 marzo 2021, con giudizio finale di "superiore alla media" anziché "eccellente"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa sostenendo che il revisore avesse illegittimamente modificato, insieme ad altri parametri, il giudizio di eccellente proposto dal compilatore. Ha dedotto eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, rilevando di avere avuto una conoscenza diretta e prolungata soltanto con il compilatore, mentre il revisore non lo avrebbe personalmente conosciuto. Ha inoltre contestato l'assenza di una spiegazione dell'asserita carenza di spirito di iniziativa, motivazione e determinazione, il peggioramento rispetto alle precedenti valutazioni annuali, tutte asseritamente eccellenti, e il possibile pregiudizio per la prosecuzione della carriera. Ha sostenuto anche che la diminuzione della valutazione avrebbe dovuto essere preceduta da un richiamo all'ordine. In via preliminare, il Collegio ha esaminato il deposito documentale dell'Amministrazione effettuato il 20 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il deposito documentale dell'Avvocatura dello Stato del 20 febbraio 2026, perché effettuato oltre il termine di 40 giorni liberi dall'udienza previsto dall'art. 73 c.p.a., e non ne ha tenuto conto. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha qualificato le schede valutative del personale militare come strumenti organizzativi, non sanzionatori, espressione di discrezionalità tecnica e sindacabili soltanto in presenza di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità manifesta o travisamento dei fatti, che il ricorrente deve dimostrare. Il giudizio di "superiore alla media" è stato ritenuto ampiamente positivo e non configurante una significativa caduta valutativa tale da imporre una motivazione rafforzata. La diversità rispetto alle precedenti valutazioni eccellenti non integra di per sé contraddittorietà, poiché ciascuna scheda riguarda autonomamente il periodo considerato e non sussiste un diritto alla conservazione del precedente giudizio. La mancanza di conoscenza personale del revisore non è stata ritenuta viziante: il compilatore deve avere conoscenza diretta dell'attività del militare, mentre il revisore esercita una funzione di controllo nell'ambito della linea gerarchica e può acquisire le informazioni necessarie senza avere collaborato personalmente con il valutato. È stata altresì esclusa l'incompetenza del revisore, non essendo previsto un periodo minimo di esercizio del ruolo gerarchico e ammettendosi che le date iniziali dell'intervento dei revisori possano non coincidere con quelle del periodo complessivo valutato. Infine, il Collegio ha ritenuto rispettata la coerenza interna della scheda: l'autonomia delle valutazioni consente al revisore di discostarsi dal compilatore, purché vi sia armonia tra i punteggi delle singole voci, il giudizio complessivo e la qualifica finale. Nel caso concreto le modifiche riguardavano soltanto quattro voci, il compilatore aveva già espresso diversi giudizi non apicali e il suo giudizio discorsivo non era formulato in termini di eccellenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    termine di 40 giorni liberi dall'udienza

    Il deposito documentale effettuato oltre il termine previsto è inammissibile e non può essere utilizzato dal giudice ai fini della decisione.

  • art. 689, comma 1, d.P.R. 90/2010

    I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa

    La disposizione distingue il ruolo del compilatore da quello dei revisori e consente la revisione da parte delle autorità superiori lungo la linea ordinativa.

  • artt. 692 e 699 d.P.R. 90/2010

    Le disposizioni sono richiamate per configurare la funzione del revisore come controllo formale della documentazione caratteristica nell'ambito della subordinazione gerarchica, senza necessità di conoscenza personale diretta del militare valutato.

  • Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, circolare Ministero della Difesa 23 dicembre 2008, prot. n. M_D GMIL V SS 0610740

    Le valutazioni sono autonome ed indipendenti l’una dall’altra, sia relativamente al tempo, sia relativamente alle autorità che intervengono nella formazione di uno stesso documento caratteristico. Altre valutazioni non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore.

    Le valutazioni del compilatore e dei revisori, così come quelle riferite a periodi diversi, sono autonome; la coerenza richiesta riguarda il rapporto tra singole voci, giudizio complessivo e qualifica finale, non l'obbligo del revisore di conformarsi al compilatore.

Massime di principio

  • Le schede valutative del personale militare costituiscono strumenti organizzativi e non sanzionatori; i relativi giudizi sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per arbitrarietà, irrazionalità, illogicità manifesta o travisamento dei fatti, la cui dimostrazione grava sul ricorrente.
  • Le valutazioni caratteristiche riferite a periodi diversi sono autonome e non vincolate dai giudizi precedenti: il peggioramento rispetto a precedenti valutazioni positive non integra di per sé eccesso di potere per contraddittorietà né impone una motivazione specifica, salvo il caso di una caduta valutativa davvero significativa rispetto a una situazione precedente stabile.
  • Il revisore della scheda valutativa militare non deve necessariamente avere una conoscenza personale o una collaborazione diretta con il militare valutato; tale requisito riguarda il compilatore, mentre il revisore può formare il proprio giudizio attraverso le informazioni acquisite nell'ambito della linea gerarchica.
  • La discrezionalità del revisore consente di discostarsi dalle valutazioni del compilatore. La coerenza richiesta dalla disciplina delle schede caratteristiche riguarda l'armonia tra i punteggi delle singole voci, il giudizio complessivo e la qualifica finale, non la conformità del revisore alle valutazioni del compilatore.
  • In assenza di una previsione normativa espressa, non è richiesto un periodo minimo di svolgimento dell'incarico gerarchico da parte del revisore ai fini della legittimità della valutazione riferita al periodo considerato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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