Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28617/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di una donna deceduta senza coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli o testamento. Un'attrice aveva promosso azione di petizione di eredità sostenendo che gli unici eredi legittimi fossero lei e un altro soggetto, in quanto parenti di quarto grado della de cuius; le convenute, invece, erano state chiamate in causa perché avevano dichiarato di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario e di aver formato inventario dei beni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova della parentela. La Corte d'appello, riformando, aveva ritenuto provata la qualità di eredi legittimi degli appellanti sulla base degli atti di nascita e della documentazione dello stato civile, aveva ordinato la restituzione dei beni ereditari e, con sentenza definitiva, aveva condannato le convenute al pagamento dei frutti civili dell'immobile ereditario. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 533-535 c.c. perché la condanna ai frutti sarebbe stata pronunciata solo contro di loro e non anche contro un altro chiamato che aveva accettato l'eredità; inoltre hanno contestato il capo relativo ai frutti e alle spese di consulenza tecnica, sostenendo che fosse stata proposta in appello una domanda nuova; 2) violazione degli artt. 565 e 2697 c.c. perché la qualità di erede legittimo non sarebbe stata provata in modo adeguato, mancando la documentazione completa dello stato civile e permanendo incongruenze nei nominativi e nelle date, oltre a un'attestazione dell'ufficiale di stato civile formulata in termini solo probabilistici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto: in primo luogo, che l'erronea indicazione di un controricorrente come contumace fosse un mero errore materiale privo di effetti, e che la condanna alla restituzione dei frutti civili fosse correttamente posta a carico delle sole parti che risultavano avere il possesso dei beni ereditari; l'eventuale accettazione dell'eredità da parte di un altro chiamato non bastava, da sola, a dimostrarne il possesso. In secondo luogo, ha dichiarato inammissibili le censure sulla prova della parentela perché, sotto la veste formale della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre affermato che il rapporto di parentela ai fini della vocazione legittima va provato tramite gli atti dello stato civile e che la Corte d'appello aveva effettivamente fatto applicazione di tale principio, valutando gli estratti di nascita e le ulteriori risultanze senza omissioni decisive. Conseguentemente sono state poste a carico delle ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 533 c.c.

    Richiamato come norma di riferimento della petizione di eredità; il ricorso è stato comunque respinto perché le doglianze non incidevano sulla corretta applicazione della disciplina dell'azione.

  • art. 535 c.c.

    L'obbligo di restituzione dei frutti grava sul possessore dei beni ereditari; la condanna è stata ritenuta corretta solo nei confronti di chi aveva effettivamente il possesso dell'immobile.

  • art. 565 c.c.

    La vocazione ereditaria legittima e la qualità di parente chiamato all'eredità devono essere provate mediante gli atti dello stato civile.

  • art. 2697 c.c.

    La censura che mira a contestare l'apprezzamento delle prove non integra violazione dell'onere della prova, ma attiene al merito.

  • art. 452 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 565 c.c. quale base della prova del rapporto di parentela tramite gli atti dello stato civile.

  • art. 361 c.p.c.

    Richiamato per la riserva di ricorso contro la sentenza non definitiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze prospettate come violazione di legge sono state ritenute in parte inammissibili perché dirette a contestare la ricostruzione del fatto e non l'interpretazione della norma; non è stato ravvisato un vizio motivazionale nei termini invocabili.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    Usato per liquidare un compenso unico con aumento per i controricorrenti assistiti dallo stesso difensore e con identica posizione processuale.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione di petizione di eredità, il chiamato che chieda la restituzione dei beni deve allegare e provare la propria qualità di erede e il rapporto di parentela rilevante ai fini della vocazione legittima mediante gli atti dello stato civile; il giudice di merito può desumere la parentela dagli estratti e valutarne il contenuto anche in presenza di incongruenze non decisive.
  • Le censure che, sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano solo a ottenere una diversa lettura delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione quando non individuano una reale violazione dell'interpretazione della norma o un fatto decisivo omesso.
  • L'obbligo di restituzione dei frutti ex art. 535 c.c. grava sul possessore dei beni ereditari; l'accettazione dell'eredità, da sola, non basta a fondare la condanna ai frutti se non è provato il possesso concreto dei beni.
  • L'errore materiale contenuto nella parte narrativa della sentenza, quando non incide sulle statuizioni e risulta smentito o corretto dal contenuto complessivo del provvedimento, non determina di per sé nullità o violazione di legge.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è esplorativa quando è disposta per acquisire dati tecnici necessari alla decisione, come la determinazione del valore locativo di un immobile; in tal caso il relativo costo può essere posto a carico della parte soccombente secondo il criterio generale della soccombenza.

Come è indicizzato

MateriePetizione di ereditàSuccessione legittimaProveImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.