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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22236/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per evasione. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, di non aver commesso il delitto di evasione perché, al momento del controllo, si sarebbe trovato nel proprio garage personale situato nel condominio in cui abitava e non in un luogo da cui potesse dirsi evaso. Sosteneva inoltre, in sostanza, l'erroneo mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque riproduttivo di una censura già esaminata e confutata dalla Corte di appello. Ha valorizzato il dato fattuale, non smentito da elementi contrari, che il ricorrente era rientrato in casa dopo un notevole lasso di tempo dall'inizio del controllo, essendo stato visto uscire dall'ascensore: condotta ritenuta sufficiente a integrare l'evasione, poiché al soggetto ristretto è inibita anche la permanenza in spazi condominiali, incluso l'ascensore. È stata inoltre ritenuta non illogica la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p., avendo la Corte territoriale escluso la versione difensiva e apprezzato la scarsa offensività della condotta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La condotta di allontanamento o permanenza non consentita in spazi condominiali da parte del soggetto ristretto è idonea a integrare il delitto di evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la motivazione esclude la versione difensiva e valuta non irragionevolmente la concreta offensività della condotta.

Massime di principio

  • Ai fini del delitto di evasione, la violazione delle prescrizioni di restrizione può desumersi anche dalla permanenza in spazi condominiali non consentiti, non essendo necessario un allontanamento particolarmente ampio o una prova diversa del fatto evasivo.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che si limita a riproporre una censura già specificamente disattesa dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata, può essere dichiarato manifestamente infondato.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia illogica o mancante; non basta opporre una diversa lettura dei fatti, quando il giudice di merito abbia compiuto una valutazione non irragionevole della concreta offensività.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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