Cassazione Penale, Sentenza n. 7576/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva accolto l'appello in favore di Sciascia revocando la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio (professore universitario). Il PM censurava: a) la ritenuta non utilizzabilità delle intercettazioni ai fini della contestazione di abuso d'ufficio (sostenendo che, pur originariamente autorizzate in altra sede e riferite a fatti connessi, avrebbero potuto essere utilizzate per la vicenda unica storicamente riferita al caso); b) la decisione di ritenere cessate le esigenze cautelari rispetto alla contestazione di falsità ideologica, nonostante la gravità degli elementi indiziari e la persistenza di condotte spregiudicate nell'ambito di concorsi universitari plurimi e annullati dai giudici amministrativi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del riesame: (i) quanto all'abuso d'ufficio, le intercettazioni disposte in altro procedimento sono state ritenute non utilizzabili perché sin dall'origine la fattispecie concretamente configurabile non rientrava nei presupposti che legittimano l'uso (richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità, tra cui la sentenza delle Sezioni Unite "Cavallo" e la pronuncia Mazzone); (ii) quanto al falso in atto pubblico, benché sussistano gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale ha logicamente escluso esigenze cautelari attuali valutando il tempo trascorso, la natura temporanea della misura (due mesi) e la prossima scadenza del periodo residuo di sospensione. Di conseguenza la doglianza del PM è stata ritenuta manifestamente infondata.
Norme richiamate
art. 266 c.p.p.
Norma che delimita i generali limiti di ammissibilità delle intercettazioni: le intercettazioni sono utilizzabili nei reati per i quali, all'epoca dell'autorizzazione, vi erano indizi concreti e rientranti nei limiti previsti dall'articolo
Sentenza delle Sezioni Unite "Cavallo"
Principio secondo cui la utilizzabilità delle intercettazioni va valutata rispetto alla fattispecie concretamente configurabile al momento dell'autorizzazione; se all'origine non era configurabile il reato per il quale si vuole usarle, le intercettazioni sono inidonee
Cass. sez. VI, sent. n. 36420 del 19 gennaio 2021 (Mazzone, Rv. 281989)
Giurisprudenza di legittimità che conferma che la verifica di legittimità delle intercettazioni prende a riferimento la qualificazione del reato e gli indizi concreti esistenti al momento della loro autorizzazione; ne deriva che intercettazioni originariamente disposte per un reato non utilizzabili per un diverso reato concretamente configurabile fin dall'inizio
Massime di principio
- La valutazione della utilizzabilità delle intercettazioni si effettua rispetto alla fattispecie concretamente sospettata al momento dell'autorizzazione: intercettazioni autorizzate per un titolo non utilizzabile non possono poi essere spostate su un diverso reato se sin dall'origine quest'ultimo era l'unico concretamente configurabile
- La trasformazione o ricollocazione della contestazione (es. da corruzione ad abuso d'ufficio) può precludere l'uso di intercettazioni ottenute per il primo reato se la nuova configurazione era già evidente all'epoca dell'autorizzazione
- Anche in presenza di gravi indizi di colpevolezza, la sussistenza delle esigenze cautelari va valutata con riferimento allo stato attuale dei fatti (tempo trascorso, funzione dissuasiva già assolta dalla misura, prossimità della scadenza della misura interdittiva): la sola gravità degli indizi non è sufficiente se manca attualità del pericolo
- Il giudizio di merito del Tribunale del riesame sulla proporzione e attualità delle esigenze cautelari deve essere logicamente motivato e ha ampia discrezionalità: il PM deve dimostrare specificamente l'errore di tale valutazione per ottenere accoglimento in Cassazione
- In procedimenti complessi e pluriennali (es. concorsi universitari con annullamenti amministrativi ripetuti) il contesto storico e la durata degli eventi sono elementi rilevanti nella bilancia cautelare: misure interdittive di breve durata possono essere revocate se perdono efficacia preventiva o se l'ulteriore applicazione non è proporzionata
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