Cassazione Civile, Ordinanza n. 16768/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionata)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento di ratei arretrati di pensione di reversibilità decorrenti dal 1 marzo 1993, richiesti con domanda amministrativa del 31 maggio 2013. La corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo prescritti i ratei dal 1 maggio 2003 al 30 aprile 2008, applicando la prescrizione quinquennale introdotta dall'art. 47-bis del d.P.R. n. 639 del 1970. La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 252 disp. att. c.c. in relazione all'art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970, sostenendo che il nuovo termine quinquennale ha natura innovativa e opera solo per il futuro; per le prescrizioni in corso, invece, il termine più breve decorre dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina (6 luglio 2011), salvo che residui un termine inferiore secondo il regime previgente. Secondo la ricorrente, al momento della domanda amministrativa non era maturato né il residuo termine decennale né il nuovo termine quinquennale per i ratei controversi, sicché la prescrizione non era compiuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, affinché riesamini la pretesa applicando correttamente l'art. 252 disp. att. c.c. e il regime di prescrizione dei ratei pensionistici. La Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito perché non aveva considerato che il nuovo termine quinquennale decorre dal 6 luglio 2011 e che, nel caso concreto, la domanda del 31 maggio 2013 aveva interrotto una prescrizione non ancora compiuta. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970
"Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici"
ha natura innovativa e introduce un termine quinquennale per i ratei arretrati di pensione, applicabile per il futuro; per le prescrizioni in corso opera il criterio dell'art. 252 disp. att. c.c.
art. 252 disp. att. c.c.
quando una nuova legge accorcia il termine di prescrizione, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso e decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge, salvo che secondo la legge precedente residui un termine minore
art. 38, comma 1, lett. d), D.L. n. 98 del 2011
ha introdotto l'art. 47-bis nel d.P.R. n. 639 del 1970 e, quindi, il nuovo regime di prescrizione quinquennale dei ratei arretrati
L. n. 111 del 2011
ha convertito con modificazioni il D.L. n. 98 del 2011
L. n. 88 del 1988, art. 24
richiamato nella formulazione dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970 tra le prestazioni cui si applica la prescrizione quinquennale
art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
"rate di pensione non riscosse"
richiamato come conferma del diverso regime delle rate non riscosse e della prescrizione quinquennale in quel contesto, distinto dai ratei non liquidati
Cass. n. 14519 del 2020
richiamata come precedente in fattispecie analoga
Cass. n. 10955 del 2002
richiamata per affermare che i ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidati erano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale
Cass. n. 6959 del 2012
richiamata come arresto che aveva già riconosciuto la natura innovativa della norma sopravvenuta
Corte cost. n. 69 del 2014
richiamata per l'illegittimità costituzionale della previsione di applicazione ai giudizi pendenti in primo grado
Cass. ord. n. 4797 del 2019
richiamata per affermare che il nuovo termine quinquennale opera solo per il futuro e che l'art. 252 disp. att. c.c. è principio generale in tema di prescrizione abbreviata sopravvenuta
Cass. sez. un. n. 6173 del 2008
richiamata per il principio generale secondo cui, in caso di abbreviazione del termine di prescrizione, il nuovo termine decorre dalla legge sopravvenuta salvo residuo più breve secondo la disciplina previgente
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta che abbrevia il termine di prescrizione di crediti già sorti ha natura innovativa e non incide retroattivamente sul decorso già maturato secondo il regime precedente, salvo il meccanismo di adattamento previsto dall'art. 252 disp. att. c.c.
- Quando interviene una riduzione del termine di prescrizione, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso ma decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge; tuttavia, se secondo la legge previgente residua un termine minore, prevale quest'ultimo.
- In tema di ratei previdenziali arretrati non liquidati, la verifica della prescrizione deve essere compiuta distinguendo tra termine maturato prima della riforma e termine residuo dopo la riforma, senza dichiarare automaticamente prescritti i ratei più risalenti se al momento della domanda amministrativa non era ancora spirato né il termine previgente residuo né quello quinquennale decorrente dalla nuova legge.
- L'errore di diritto sussiste quando il giudice di merito applica il nuovo termine più breve come se operasse immediatamente e integralmente sui crediti già sorti, senza considerare la decorrenza fissata dall'art. 252 disp. att. c.c.
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