Cassazione Civile, Ordinanza n. 20144/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha notificato a un imprenditore individuale operante nel servizio di trasporto carburanti un avviso di accertamento per maggiori IRPEF e IRAP relativi all'anno d'imposta 2005. L'Ufficio ha negato la deducibilità di costi esposti in una fattura del 2005 per Euro 42.150,00, ritenendoli "fuori competenza" perché riferiti a prestazioni asseritamente effettuate nell'anno 2004. Il contribuente ha impugnato l'atto e la CTP ha accolto il ricorso, ritenendo non provata l'avvenuta deduzione anche nel 2004 e valorizzando l'esigenza di evitare una doppia imposizione. La CTR ha confermato, affermando che il giudice tributario potesse disapplicare la norma primaria sull'imputazione temporale dei costi per evitare la doppia imposizione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 c.p.c. e 7, comma 5, e 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto consentita la disapplicazione di norme di rango primario e la decisione secondo equità; 2) violazione dell'art. 109, comma 2, lett. b), TUIR e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR trascurato il principio di competenza e l'onere probatorio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la riferibilità delle prestazioni fatturate al 2005 oppure al 2004.
La decisione
La Corte ha accolto tutti i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente ipotizzato la possibilità per il giudice tributario di disapplicare la disciplina primaria in tema di imputazione temporale dei costi e che, comunque, avesse omesso di esaminare in modo completo il fatto decisivo relativo all'effettiva competenza temporale delle prestazioni e all'eventuale incidenza solo parziale della documentazione prodotta. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa nel rispetto del principio di competenza e valutare puntualmente la documentazione relativa alle prestazioni di trasporto, verificando se essa copra l'intero importo fatturato o solo una parte di esso, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 113 c.p.c.
Richiamato per escludere che il giudice tributario possa decidere disapplicando norme primarie e secondo equità.
art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all'art. 21, comma 2, del medesimo decreto per censurare i limiti del potere decisorio del giudice tributario.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all'art. 7, comma 5, del medesimo decreto per censurare i limiti del potere decisorio del giudice tributario.
art. 75 D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nella formulazione previgente quale norma sull'imputazione temporale dei costi; la Corte ribadisce che è vincolante e inderogabile.
art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986
È la norma vigente indicata come corrispondente all'art. 75 previgente; impone l'imputazione dei costi nell'esercizio di competenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova in ordine alla deduzione dei costi e alla loro effettiva competenza temporale.
Massime di principio
- Nel reddito d'impresa, i costi devono essere imputati all'esercizio di competenza stabilito dalla legge; il contribuente non può scegliere un diverso esercizio solo per bilanciare componenti positivi e negativi, neppure se ciò non comporta un danno erariale concreto.
- Le regole sulla competenza temporale dei componenti negativi sono vincolanti sia per il contribuente sia per l'Amministrazione finanziaria e non sono derogabili dal giudice tributario in via equitativa.
- Quando l'atto impositivo contesta la deduzione di un costo per difetto di competenza, il giudice deve verificare in modo puntuale e completo la riferibilità temporale delle prestazioni e la portata della documentazione prodotta, senza limitarsi ad affermazioni apodittiche o illazioni.
- Se la documentazione prova solo una parte delle prestazioni fatturate, l'annullamento dell'atto impositivo può essere anche soltanto parziale, dovendo il giudice distinguere tra costi deducibili e non deducibili.
- Il contribuente deve difendersi rispetto al contenuto specifico dell'avviso di accertamento; questioni diverse o non effettivamente contestate dall'Ufficio non possono essere assunte come decisive senza un preciso riscontro negli atti di causa.
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