Sentenza n. 256/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Rutigliano prot. n. 7926 del 12 maggio 2022 di diniego dell'istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile; - del provvedimento del Comune di Rutigliano prot. n. 7727 del 10 maggio 2022; - della cartografia tecnica del Piano Territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili del Comune di Rutigliano, approvata con Delibera del Consiglio Comunale di Rutigliano n. 48 del 29 dicembre 2021; - degli artt. 6, 7 e 9 del Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni, approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Rutigliano n. 44 del 5 novembre 2015; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base e atti presupposti, inclusi la cartografia del piano territoriale comunale e disposizioni del regolamento comunale sugli impianti di telecomunicazioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego del Comune di Rutigliano relativo all'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile, nonché un ulteriore provvedimento comunale, la cartografia tecnica del piano territoriale per l'installazione delle stazioni radio base e gli artt. 6, 7 e 9 del regolamento comunale in materia. Il testo della sentenza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
All'udienza pubblica la società ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse a una pronuncia di merito, in ragione della stipula di un accordo transattivo tra le parti che consente l'installazione, in un'area alternativa, di una nuova stazione radio base completa del palo di sostegno, degli apparati trasmissivi e accessori e delle opere funzionali all'installazione e all'esercizio dell'impianto. Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il testo richiama la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La sopravvenienza di un accordo che soddisfa l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente determina il venir meno dell'interesse a una decisione di merito e comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe, senza che la sentenza ne espliciti una specifica applicazione.
Massime di principio
- La stipula, nel corso del giudizio, di un accordo tra il privato e l'amministrazione che consenta di conseguire in un'area alternativa il risultato sostanziale perseguito mediante l'impugnazione fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione di merito e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il ricorrente dichiara in udienza il sopravvenuto difetto di interesse e tale dichiarazione è coerente con una sopravvenienza idonea a soddisfare l'interesse sostanziale azionato, il giudice può definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →