Sentenza n. 11003/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Previa sospensione e/o adozione di ogni altra idonea misura cautelare, dei seguenti atti e provvedimenti, relativamente al lotto 6 di gara: -della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto l’aggiudicazione della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione”; -della determinazione n. G05519 del 7.05.2025 adottata dalla Direzione regionale “Programmazione economica, Centrale acquisti, fondi europei, PNRR” recante nomina della Commissione giudicatrice; -della determinazione n. G12869 del 7.10.2025 adottata dalla diversa Direzione regionale “Trasformazione Digitale e Procurement” recante sostituzione del Presidente della Commissione giudicatrice; -Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 26 giugno 2025 con cui è stato conferito all’avv. Stefania Ricci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement; -nota prot. n. 764705 del 24/07/2025 con cui l’avv. Stefania Ricci, a seguito del conferimento di cui al punto precedente, in virtù del quale ha assunto il ruolo di responsabile delle procedure di acquisto di beni e servizi per la Regione Lazio e le Aziende sanitarie del Lazio, ha segnalato l’opportunità di essere sostituita quale Presidente della commissione giudicatrice a garanzia del corretto svolgimento delle attività valutative; -dei verbali di gara tutti delle sedute pubbliche e riservate e in particolare n. 1, n. 2 del 13.05.2025, i verbali delle sedute riservate n. 1 del 28.05.2025, n. 2 del 4.06.2025, n. 3 del 12.06.2025, n. 4 del 17.06.2025, n. 5 de. 24.06.2026, n. 6 del 25.06.2025, n. 7 del 26.06.2025, n. 8 del 30.06.2025, n. 9 del 6.11.2025, n. 10 del 11.11.2025, n. 11 del 14.11.2025, n. 12 del 17.11.2025, n. 13 del 20.11.2025, n. 14 del 24.11.2025, n. 15 del 2.12.2025, n. 16 del 30.01.2026, n. 3 del 30.01.2026, seduta riservata del 16.02.2026, del 10.03.2026, del 12.03.2026, del 27.03.2026; -di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque conseguente rispetto ai suddetti; Nonché per la dichiarazione di inefficacia della convenzione e comunque di ogni atto e/o provvedimento avente ad oggetto l’affidamento eventualmente nelle more stipulato; E per la conseguente condanna a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 6 di una gara centralizzata regionale per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche, unitamente agli atti di nomina e sostituzione della commissione giudicatrice e ai verbali di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 6, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale convenzione stipulata e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Ha dedotto, in sintesi: l'incompetenza della Direzione regionale Trasformazione Digitale e Procurement ad adottare l'atto di sostituzione del presidente della commissione, poiché la gara era stata originariamente gestita da altra Direzione regionale; l'illegittimità della sostituzione del presidente, ritenuta incompatibile con i principi di unicità, collegialità perfetta e immodificabilità della commissione, nonché priva della preventiva individuazione di un supplente; l'esistenza di un conflitto di interessi connesso al fatto che la precedente presidente aveva segnalato l'opportunità della propria sostituzione; l'illegittimità delle valutazioni compiute dal nuovo presidente, che avrebbe preso atto delle valutazioni già svolte senza partecipare attivamente alla loro formazione; l'illegittimità degli atti compiuti dalla precedente presidente dopo il verificarsi della situazione di incompatibilità; l'illegittimità delle valutazioni tecniche, per l'attribuzione di punteggi identici da parte dei commissari e per l'attribuzione di punteggi differenti a giudizi ritenuti sostanzialmente sovrapponibili, nonché per la violazione dei criteri valutativi del disciplinare. Il TAR ha inoltre rilevato profili di inammissibilità, poiché le censure, ove fondate, avrebbero comportato la caducazione dell'intera procedura e non il subentro richiesto dalla ricorrente, e perché la ricorrente aveva accettato la legittimità della medesima procedura relativamente al lotto 7, del quale era risultata aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile e comunque infondato. Quanto all'ammissibilità, ha ravvisato un possibile contrasto con il principio del ne venire contra factum proprium e con i doveri di correttezza, poiché la ricorrente aveva contestato l'intera procedura per i lotti non aggiudicati pur avendo ottenuto l'aggiudicazione del lotto 7 senza formulare analoghe censure. Ha inoltre rilevato il difetto di interesse rispetto alle doglianze sulla sostituzione del presidente, non essendo stata dimostrata una concreta incidenza della sostituzione sull'esito della gara. Nel merito, ha escluso l'incompetenza della Direzione Trasformazione Digitale e Procurement, poiché essa era subentrata nelle competenze della struttura precedentemente competente nell'ambito della riorganizzazione regionale, in applicazione del principio di continuità dell'azione amministrativa. Ha ritenuto legittima la sostituzione del presidente, disposta dal direttore generale competente e motivata da ragioni di opportunità conseguenti al nuovo incarico assunto dalla precedente presidente; ha escluso sia il conflitto di interessi sia l'obbligo di predeterminare un supplente. Ha affermato che l'immodificabilità della commissione non è assoluta e che la sostituzione di un componente è consentita per ragioni soggettive sopravvenute o di impedimento. Ha ritenuto legittimo che il nuovo presidente facesse proprie le valutazioni già effettuate dalla commissione nella precedente composizione, senza necessità di rinnovare integralmente le operazioni. Ha escluso l'illegittimità degli atti della precedente presidente, poiché l'ultima attività valutativa da lei compiuta risaliva al 30 giugno 2025, mentre l'assunzione effettiva del nuovo incarico decorreva dal 1° luglio 2025. Ha escluso che l'identità dei punteggi attribuiti dai commissari costituisse, di per sé, prova di illegittimità, in assenza di elementi concreti contrari. Ha dichiarato generiche le ulteriori censure sulle valutazioni, poiché la ricorrente non aveva indicato quali punteggi o giudizi fossero errati; ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione numerica, essendo stati previamente stabiliti criteri valutativi chiari e dettagliati. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione Lazio e delle controinteressate, liquidate in euro 2.000,00 ciascuna, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
art. 2 Cost.
generale principio di correttezza e divieto di abuso di ogni posizione soggettiva ai sensi dell'art. 2 Cost.
Richiamato quale fondamento del divieto di abuso della posizione soggettiva e del principio del ne venire contra factum proprium.
art. 1175 c.c.
generale principio di correttezza e divieto di abuso di ogni posizione soggettiva ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c.
Richiamato quale espressione del principio di correttezza, applicato alla coerenza tra il comportamento processuale e quello precedentemente assunto.
art. 35, comma 3, lettera e), d.lgs. 165/2001
ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui al citato art. 35, comma 3, lettera e), d.lgs. n. 165/2001
Le incompatibilità dei componenti di commissioni non operano in modo formalistico; occorrono elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare un'influenza effettiva a favore di candidati o concorrenti.
art. 387-quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
il Direttore generale della Regione Lazio – organo competente all’individuazione dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 387-quinquies del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
Attribuisce al direttore generale la competenza a individuare il presidente della commissione giudicatrice.
art. 77, comma 1, d.lgs. 50/2016
nel caso di rinnovazione delle operazioni di gara, deve essere la medesima commissione a riesaminare gli atti, salvo che il giudice non abbia accertato un vizio di composizione della commissione stessa
Il principio di immodificabilità della commissione non è assoluto e non impedisce la sostituzione di un componente in presenza di ragioni soggettive sopravvenute o di impedimento.
art. 12 regolamento regionale 16 novembre 2023, n. 11
il presidente e il relativo supplente sono individuati dal direttore generale tra i dirigenti regionali
Prevede l'individuazione del presidente e del relativo supplente, ma secondo il TAR non impone la preventiva nomina del supplente.
art. 93 d.lgs. 36/2023
La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti
Consente la nomina di componenti supplenti senza configurare un obbligo di loro preventiva individuazione.
Massime di principio
- Il principio di immodificabilità della commissione giudicatrice non ha carattere assoluto: la sostituzione di un componente è legittima quando sopravvengano ragioni soggettive, impedimenti o esigenze di opportunità idonee a salvaguardare il corretto svolgimento della procedura, purché la sostituzione sia disposta dall'organo competente.
- Le modifiche organizzative interne all'amministrazione non interrompono i procedimenti amministrativi in corso: la struttura subentrante nelle competenze della struttura soppressa può proseguire e adottare gli atti della procedura, in applicazione del principio di continuità dell'azione amministrativa.
- La sostituzione del presidente della commissione non determina necessariamente la rinnovazione delle operazioni già svolte: il nuovo componente può fare proprie le valutazioni precedenti e proseguire l'attività, se non emergono elementi concreti di alterazione o inattendibilità del percorso valutativo.
- L'identità dei punteggi attribuiti dai commissari agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica non costituisce, di per sé, prova di illegittimità, in assenza di un principio di prova circa la precostituzione dei giudizi o la violazione dell'autonomia valutativa; essa può derivare dal confronto dialettico tra i commissari.
- Le censure contro le valutazioni tecniche della commissione devono indicare specificamente quali giudizi o punteggi siano erronei e per quali ragioni; doglianze generiche sono inammissibili. Quando i criteri di valutazione siano previamente fissati con sufficiente chiarezza e dettaglio, il punteggio numerico può integrare una motivazione sufficiente.
- La parte che contesta l'illegittimità dell'intera procedura dopo averne accettato gli effetti favorevoli in relazione a un diverso lotto può incorrere nella violazione del principio del ne venire contra factum proprium e nel difetto di interesse, se non dimostra una concreta lesione derivante dall'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →