Ordinanza n. 2530/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento prot. n. 5163 del 13/11/2024, reso dall’Ambasciata d’Italia in Islamabad, afferente alla Pratica n. 20230003422, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, con il quale è stato denegato il rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, in relazione alla richiesta ex art. 22 del D.Lgs. 25.07.1998, n.286 e ss. mm. e ii. presentata dal ricorrente in data 27/01/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, richiesto ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità del provvedimento, tra l'altro, per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il Tribunale ha rilevato, con valutazione propria della fase cautelare, che la normativa applicabile ratione temporis imponeva tale adempimento e che il contraddittorio procedimentale avrebbe consentito al ricorrente di fornire elementi a sostegno della genuinità dell'istanza, da sottoporre all'ulteriore valutazione della sede diplomatica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché il preavviso di rigetto non risultava comunicato e il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull'esito dell'istruttoria, consentendo al richiedente di dimostrare la genuinità della domanda. Ha ravvisato anche il periculum in mora, valorizzando l'interesse all'ingresso in Italia per finalità lavorative nel bilanciamento con gli interessi pubblici coinvolti. Ha quindi accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, imponendo all'Amministrazione di rivalutare l'istanza alla luce delle indicazioni dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La disposizione costituisce il riferimento normativo per la richiesta del visto d'ingresso per lavoro subordinato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare davanti al giudice amministrativo, applicata per la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
normativa ratione temporis sul preavviso di rigetto
Secondo il TAR, imponeva alla sede diplomatica di comunicare il preavviso di rigetto prima dell'adozione del diniego.
Massime di principio
- Quando la normativa applicabile impone il preavviso di rigetto, la sua omissione può integrare il fumus boni iuris ai fini della tutela cautelare, soprattutto se il contraddittorio avrebbe potuto consentire al privato di fornire elementi potenzialmente rilevanti per la decisione.
- In sede cautelare, il giudice può accogliere la domanda ai soli fini del riesame quando la violazione della partecipazione procedimentale impone all'amministrazione di rivalutare l'istanza senza predeterminare l'esito finale.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse del richiedente all'ingresso nel territorio nazionale per finalità lavorative può assumere rilievo ai fini della configurazione del periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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