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Sentenza

Sentenza n. 11494/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sulla domanda n. 45873, inoltrata dal ricorrente in data 2.7.2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta.

Giustizia amministrativa202604477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato il 2 luglio 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, una domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Il Ministero dell’istruzione e del merito non ha adottato il provvedimento conclusivo entro i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Con ricorso notificato e depositato il 16 aprile 2026, il ricorrente ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine al Ministero di provvedere e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento. In particolare, ha rilevato che l’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, pone in capo al Ministero l’obbligo di provvedere sulla domanda, mentre l’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007 stabilisce il termine di trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e comunicarlo all’interessato, nonché il termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Poiché tali termini erano inutilmente decorsi senza l’adozione del provvedimento conclusivo, il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o un suo delegato, affinché, in caso di persistente inerzia e su richiesta dell’interessato, provveda entro ulteriori centottanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’amministrazione di provvedere.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Stabilisce il termine entro il quale l’autorità competente deve concludere il procedimento di riconoscimento mediante un provvedimento espresso.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è fondata quando ricorrono congiuntamente un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento e l’inutile decorso del termine previsto per l’adozione del provvedimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali disciplinato dal d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • L’accertata inerzia dell’amministrazione consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e di nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, attivabile su richiesta dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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