Sentenza n. 330/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n.1459/2023 del Tribunale di Ragusa, pubblicata in data 11/10/2023, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 2701/2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva annullato un’ordinanza-ingiunzione e condannato il Comune al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1459/2023 del Tribunale di Ragusa, che aveva annullato un’ordinanza-ingiunzione del Comune di Modica e condannato l’amministrazione al pagamento di 237 euro per spese vive, 1.900 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Il Comune si è costituito chiedendo l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 248, comma 2, TUEL, in ragione della dichiarazione di dissesto intervenuta con deliberazione consiliare del 30 gennaio 2025 e della conseguente competenza dell’organo straordinario di liquidazione. La questione decisiva riguardava la riconducibilità del credito per le spese di lite alla massa passiva del dissesto, benché la sentenza civile di condanna fosse successiva alla dichiarazione di dissesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio di ottemperanza e ha disposto l’inserimento nella massa passiva delle somme riconosciute dalla sentenza civile, comprese capitale, interessi e spese, la cui gestione compete all’organo straordinario di liquidazione. Il giudice ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme sia equiparabile a un’azione esecutiva individuale e, pertanto, soggetto al divieto di cui all’art. 248, comma 2, TUEL, volto a preservare la par condicio creditorum. Il fatto generatore del credito non è stato individuato nella successiva sentenza di condanna, ma nell’ordinanza-ingiunzione comunale del 17 febbraio 2017, oggetto del giudizio civile. Poiché tale fatto e gli atti di gestione cui il credito si riferisce erano anteriori al termine rilevante per il dissesto, il credito rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, anche se accertato giudizialmente successivamente. Le spese del giudizio amministrativo sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza civile presupposta.
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
Il divieto di azioni esecutive individuali comprende il giudizio di ottemperanza diretto a conseguire coattivamente il pagamento di somme dovute dall’ente dissestato; il giudizio deve essere dichiarato estinto, con inserimento del credito nella massa passiva, quando il debito rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
Determina il perimetro temporale della competenza dell’organo straordinario di liquidazione rispetto ai fatti e agli atti di gestione dell’ente dissestato.
art. 256, comma 11, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
È il riferimento temporale fino al quale, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, possono rilevare gli accertamenti successivi di obbligazioni riferibili a fatti o atti di gestione anteriori.
art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004
Comprende nella massa del dissesto i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori al termine previsto, anche se accertati successivamente con provvedimento giurisdizionale, entro il termine indicato dalla norma.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 5 agosto 2020, n. 15
rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di «atti e fatti di gestione» pregressi alla dichiarazione di dissesto
La competenza dell’organo straordinario di liquidazione si estende alle obbligazioni sorte o accertate successivamente, quando costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti o fatti di gestione anteriori.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 1/2022
Conferma l’attrazione nella gestione straordinaria delle poste passive riferibili a fatti anteriori, anche quando il relativo accertamento sia successivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro è equiparabile a un’azione esecutiva individuale e, se il debito rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, non può essere intrapreso o proseguito durante il periodo di applicazione dell’art. 248, comma 2, TUEL.
- Nel dissesto dell’ente locale, la competenza dell’organo straordinario di liquidazione comprende non solo i debiti già contabilizzati alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche le obbligazioni accertate successivamente quando siano conseguenza diretta e immediata di atti o fatti di gestione anteriori al termine temporale previsto dalla legge.
- Per individuare la competenza dell’organo straordinario di liquidazione occorre considerare il fatto generatore sostanziale del credito e non la data del successivo provvedimento giurisdizionale che lo accerta o ne liquida l’importo.
- Quando il credito oggetto di ottemperanza rientra nella massa passiva del dissesto, il giudizio deve essere dichiarato estinto e le somme dovute, comprese quelle per interessi e spese, devono essere inserite nella massa passiva gestita dall’organo straordinario di liquidazione, in funzione della par condicio creditorum.
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