Cassazione Civile, Ordinanza n. 22925/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (clienti)
La controversia
Il notaio aveva chiesto il pagamento dei compensi e delle spese per due atti rogati nella stessa data: un atto di compravendita, stipulato con tutti i convenuti, e un mutuo fondiario, stipulato solo con alcuni di essi. In corso di causa uno dei debitori aveva transatto con il professionista e pagato l’intero dovuto; gli altri convenuti costituiti avevano dichiarato di volersi avvalere di tale pagamento anche per la loro posizione. Il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese, ritenendo non provata la collocazione temporale del pagamento rispetto all’introduzione della domanda. La corte d’appello aveva confermato la compensazione delle spese di primo grado, ma con diversa motivazione, affermando che non operava la soccombenza virtuale e che, per la domanda proposta, vi era soccombenza reciproca in ragione della struttura della pretesa, articolata su due capi distinti con esito diverso. Con il ricorso per cassazione il notaio lamentava violazione degli artt. 100, 91, 2697, 324, 115 e 116 c.p.c. e sosteneva che: a) l’onere di provare il fatto estintivo e la sua data era stato erroneamente posto a suo carico; b) la corte d’appello avrebbe dovuto valorizzare gli atti di causa che dimostravano che il pagamento era intervenuto dopo l’introduzione del giudizio; c) il pagamento effettuato da uno dei debitori avrebbe dovuto giovare anche agli altri in forza della solidarietà passiva e dell’art. 1304 c.c.; d) quindi il primo giudice avrebbe dovuto applicare la soccombenza virtuale e condannare in solido tutti i convenuti alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, cioè con il rilievo che la compensazione delle spese di primo grado non derivava da un difetto di prova del pagamento, ma dalla struttura della domanda e dalla sua definizione per effetto della transazione sopravvenuta. Nel merito ha reputato infondata la doglianza sulla soccombenza virtuale, richiamando il principio secondo cui la compensazione per soccombenza reciproca è configurabile anche quando venga proposta un’unica domanda articolata in più capi distinti con esiti diversi. Ha inoltre escluso che l’adesione di alcuni coobbligati al pagamento eseguito da un altro debitore comportasse, ai fini delle spese, una solidarietà passiva estesa all’intero credito azionato, poiché l’effetto dell’art. 1304 c.c. operava solo rispetto al credito riferibile al rapporto cui quei soggetti erano effettivamente estranei. La Corte ha quindi confermato la regolazione delle spese decisa nei gradi di merito e ha posto a carico del ricorrente la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre a dare atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma non decisivo nella ratio della decisione
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di spese di lite
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova del fatto estintivo
art. 324 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato interno
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente sui poteri di valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente sui criteri di valutazione delle prove
art. 92, comma 2, c.p.c.
richiamato dalla Corte come base della compensazione per soccombenza reciproca, applicabile anche a un’unica domanda articolata in più capi distinti con esito differente
art. 1304 c.c.
la Corte ne esclude l’estensione automatica agli altri debitori ai fini della solidarietà passiva per l’intero credito azionato, precisando che l’effetto del profittamento riguarda solo il rapporto cui il pagamento transattivo si riferisce
art. 332 c.p.c.
richiamato per la notifica dell’impugnazione ai litisconsorti processuali quale mera litis denuntiatio
art. 327 c.p.c.
richiamato per evidenziare la tardività dell’estensione dell’impugnazione rispetto al termine massimo di appello
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la successiva decisione
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La compensazione delle spese per soccombenza reciproca può essere disposta anche quando l’attore abbia proposto un’unica domanda, purché essa sia articolata in più capi autonomi e l’esito della lite sia diverso per ciascuno di essi.
- La soccombenza virtuale non può essere affermata quando la pretesa originaria risulti intrinsecamente composita o confusa e il suo venir meno dipenda da un fatto sopravvenuto estintivo, senza che ciò consenta di ricostruire una chiara soccombenza originaria della parte onerata.
- Chi impugna deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se si limita a reiterare argomenti già spesi in appello senza misurarsi con la motivazione effettiva del giudice di secondo grado.
- Il profittamento del pagamento o della transazione effettuati da uno dei debitori solidali non comporta automaticamente l’estensione del relativo effetto a pretese diverse e riferite a rapporti obbligatori distinti.
- Ai fini delle spese processuali, l’accertamento della solidarietà passiva deve essere distinto dalla verifica dell’ambito oggettivo del credito azionato: il fatto che alcuni debitori possano giovarsi del pagamento di un coobbligato non implica che siano soccombenti sull’intero complesso delle pretese avanzate dal creditore.
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