Cassazione Penale, Sentenza n. 27168/2024 del 09/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna in appello per tentata truffa (artt. 56 e 640 c.p.). Quattro motivi principali: 1) violazione degli artt. 178 e 601, comma 3, c.p.p. e art. 6 CEDU per presunta mancata indicazione nel decreto di fissazione dell'udienza e conseguente nullità per impedita partecipazione; 2) illegittimità/ genericità e carenza di interesse dell'appello proposto dal Procuratore generale (artt. 581 e 591 c.p.p. e art. 570 c.p.p.); 3) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. in presenza di diversa valutazione delle prove dichiarative e violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio"; 4) travisamento della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello che ha riformato l'assoluzione del Tribunale senza adeguata confutazione e senza elementi univoci a sostegno della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati (nessuna nullità per omissione formale dell'avviso ex art. 601 comma 3 c.p.p.; il Procuratore generale è legittimato a proporre appello anche se il PM di udienza aveva chiesto l'assoluzione, ex art. 570 c.p.p., e l'atto di appello non era generico). Ha invece accolto i terzo e quarto motivi: la Corte d'appello ha operato una diversa valutazione delle prove dichiarative decisive senza rinnovare le testimonianze essenziali (persona offesa e teste di P.G.) e non ha fornito la motivazione rafforzata richiesta quando si riforma un'assoluzione in senso condannatorio. Per tali ragioni la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato (fatto commesso il 12/08/2016; termine massimo di prescrizione spirato il 12/02/2024), ossia la prescrizione è maturata dopo la sentenza di appello ma prima della pronuncia della Cassazione.
Norme richiamate
artt. 56 e 640 cod. pen.
Art. 56 (tentativo) e art. 640 (truffa): reato contestato (tentata truffa). La qualificazione sostanziale del reato è il fondamento della sentenza impugnata.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione relativa all'avviso di eventuale trattazione in camera di consiglio. La Cassazione ha osservato che la mancata indicazione formale prevista dal comma 3 non comporta di per sé conseguenze invalidanti automatiche né la nullità della sentenza, salvo che non siano violati altri diritti processuali in modo sostanziale.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alle nullità; la Corte sottolinea il principio di tassatività delle nullità ma ritiene che la censura relativa all'art. 601 non realizzi una nullità rilevante.
art. 6 CEDU
Invocato per la presunta lesione del diritto a un giusto processo/partecipazione all'udienza; la Corte non ha riconosciuto violazione rilevante alla luce delle modalità formali contestate.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Norme sull'appello e sui suoi effetti e limiti; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione sull'inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore generale.
art. 570, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce la legittimazione del Procuratore generale ad impugnare la sentenza di assoluzione "quale che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero"; la Cassazione lo interpreta come rimedio esclusivo dell'eccezione di mancato interesse.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte afferma l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva quando l'appello comporti una diversa valutazione delle testimonianze, salvo che non sussistano segni di travisamento, invenzione o falsificazione della prova.
art. 125 cod. proc. pen.
Riguarda i vizi di motivazione: la Corte ha richiamato l'onere del giudice di appello di fornire una motivazione rafforzata e confutare specificamente gli argomenti principali della decisione di primo grado quando la riforma è totale.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione del reato; la Corte ha calcolato la prescrizione (termine massimo) e dichiarato intervenuta la prescrizione al 12/02/2024, determinando l'annullamento della sentenza senza rinvio.
Massime di principio
- Il Procuratore generale è legittimato ad impugnare una sentenza di assoluzione indipendentemente dalle conclusioni espresse dal PM di udienza (art. 570 c.p.p.).
- La mancata indicazione formale prevista dall'art. 601, comma 3, c.p.p. non determina automaticamente la nullità della sentenza di appello; va valutata la reale lesione del diritto di difesa e la sussistenza di nullità tassative.
- Quando la Corte d'appello riforma totalmente una decisione di primo grado in senso condannatorio, ha l'obbligo di motivazione rafforzata: deve confutare specificamente i punti centrali della decisione di primo grado e spiegare perché la valutazione precedente è incompleta o incoerente.
- Se l'appello si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative decisive, il giudice d'appello deve rinnovare l'istruttoria sulle testimonianze determinanti (art. 603, comma 3-bis c.p.p.), salvo che emerga che la prova originaria sia stata travisata/inventata/falsificata.
- Se, tra la pronuncia di condanna in appello e la decisione della Cassazione, matura la prescrizione del reato, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione.
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