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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51725/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che confermava la custodia cautelare in carcere: si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 272 e segg. e 309 c.p.p.; contestazione della identificazione del ricorrente quale "cugino" di Domenico Picca; mancata prova di attività di mediazione/intermediazione del Peschetola; assenza di contatti telefonici tra Picca e il ricorrente e tra il ricorrente e la persona offesa; incoerenza nella ricostruzione relativa all'appartenenza a diverse fazioni del clan e alla possibilità di rapporti tra esponenti di articolazioni diverse della stessa associazione criminale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo, concernente la gravità indiziaria, manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari, è consentita solo la verifica sulla congruità e logicità della motivazione e sul rispetto delle norme di diritto, non una riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione delle prove. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari abbia esaminato adeguatamente e singolarmente le doglianze difensive (in particolare sulla parentela, sulle intercettazioni e sulla compatibilità dei rapporti tra fazioni del clan) e che la motivazione sia congrua e non illogica. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con rinvio alla cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020

    Disciplina il procedimento con contraddittorio scritto; menzionato in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato in relazione alla disciplina delle prove e della loro valutazione nel procedimento

  • Codice di procedura penale, art. 272 e seguenti

    Richiamati come riferimenti generali alle norme sulla motivazione e sulle misure cautelari contestate

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Definisce i gravi indizi di colpevolezza; la Corte afferma che l'insussistenza si può rilevare in Cassazione solo se vi è violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Disciplina le esigenze cautelari; collegato all'accertamento della sussistenza delle esigenze che giustificano la custodia cautelare

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Richiamato dalla difesa in ordine alla motivazione del provvedimento, in connessione con la valutazione probatoria

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: non consente alla Corte di Cassazione di rivalutare i dati processuali o di proporre una diversa interpretazione delle prove

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese del procedimento; applicato per condannare il ricorrente alle spese processuali

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia

Massime di principio

  • In Cassazione avverso misure cautelari il sindacato è limitato: si verifica la congruità e la logicità della motivazione e il rispetto delle norme di diritto, non si rinnovano le valutazioni di merito o il confronto delle prove
  • Le censure che consistono nella proposta di una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dai giudici di merito sono generalmente inammissibili
  • Per ottenere l'annullamento di una custodia cautelare è necessario dimostrare violazioni di legge specifiche o una manifesta illogicità della motivazione del giudice del riesame
  • Il giudice di legittimità controlla se il provvedimento motivi adeguatamente il collegamento tra elementi di fatto (intercettazioni, legami di parentela, contatti) e la misura cautelare, non se tale collegamento sia l'unico o il migliore possibile
  • Nelle difese contro misure cautelari è strategico confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice del riesame e indicare vizi formali o logici specifici, non limitarsi ad un diverso apprezzamento degli elementi probatori

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