Sentenza del 27/05/2021 n. 20928 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Sostituto d'imposta - Omesso versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.B. era stato condannato per il reato di omesso versamento di ritenute ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. 74/2000 relative all'anno 2013, per un ammontare risultante dalla certificazione rilasciata ai dipendenti di € 230.620,30 (sopra la soglia di punibilità). In Cassazione l'imputato ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver fondato la condanna unicamente sui Modelli 770 senza provare il rilascio materiale delle certificazioni ai sostituiti, elemento necessario nella versione della norma vigente al fatto; 2) mancanza dell'elemento soggettivo per causa sopravvenuta (grave crisi di liquidità dell'azienda) che avrebbe giustificato la priorità del pagamento dei salari; 3) errore sul calcolo dell'importo dovuto e possibilità di dedurre retribuzioni non pagate e crediti d'imposta, con possibile ricaduta sulla soglia di punibilità e sulla non punibilità per particolare tenuità; 4) vizio nella valutazione delle attenuanti generiche e nella non menzione della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: alla data dei fatti si applicava la precedente formulazione dell'art. 10-bis d.lgs. 74/2000, che richiedeva oltre all'omesso versamento anche il rilascio delle certificazioni ai sostituiti come componente commissiva del reato. La Corte ha stabilito che la mera presentazione dei Modelli 770 non prova il rilascio materiale delle certificazioni e che la sentenza d'appello ha mancato di indicare idonea documentazione attestante tale rilascio. Perciò la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta; gli ulteriori motivi sono assorbiti.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 74/2000
Nella versione vigente al momento dei fatti la fattispecie richiedeva sia l'omesso versamento delle ritenute sia il precedente rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute; la sola presentazione della dichiarazione (Modello 770) non sostituisce la prova del rilascio.
art. 7, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 158/2015
La modifica ha ampliato la rilevanza penale prevedendo che la condotta si perfezioni con la sola omissione del pagamento risultante dalla dichiarazione presentata dal sostituto, anche senza il rilascio delle certificazioni ai sostituiti.
Sentenza Sezioni Unite, 3 marzo 2017, n. 10509
Ha definitivamente affermato il principio che, nella versione ante 2015, il rilascio delle certificazioni ai sostituiti costituisce elemento costitutivo del reato e che la presentazione del Modello 770 non ne supplisce la prova.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorso ha sostenuto la sua applicabilità in relazione alla quantificazione dell'omissione e alle compensazioni, ma la Cassazione ha assorbito tale motivo in ragione dell'annullamento per vizio di prova.
artt. 62-bis e 175 cod. pen.
Richiamati nel motivo di impugnazione con riferimento alle attenuanti generiche e alla non menzione della condanna; la Corte non ha valutato nel merito tali questioni essendo stato deciso il ricorso sul primo motivo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione citata in riferimento ai limiti della riproduzione dei motivi di cassazione nel ricorso; utilizzata per definire l'ambito dei motivi esaminati.
Massime di principio
- Per i fatti anteriori alla modifica del 2015 l'accusa deve provare non solo l'omesso versamento ma anche il rilascio materiale delle certificazioni ai sostituiti: la mera produzione del Modello 770 non è sufficiente a dimostrare la componente commissiva del reato.
- La prova del rilascio delle certificazioni richiede elementi concreti (consegne firmate, ricevute, dichiarazioni specifiche dei dipendenti o altra documentazione che attesti la ricezione), non il semplice elenco riportato nella dichiarazione fiscale.
- Dopo la riforma del 2015 l'ambito sanzionatorio si è ampliato: oggi è più agevole per l'accusa dimostrare la fattispecie facendo riferimento alla dichiarazione del sostituto, senza necessità di provare il rilascio delle certificazioni.
- In presenza di contestazioni quantitative (calcolo degli importi, compensazioni, crediti d'imposta, retribuzioni non pagate) è fondamentale un preciso accertamento tecnico-contabile: tali elementi possono incidere sulla soglia di punibilità e sull'applicazione della non punibilità per particolare tenuità.
- La grave crisi di liquidità dell'azienda può costituire elemento attenuante o elemento rilevante per la soggettività del reato solo se provata concretamente e se da essa emerga l'impossibilità oggettiva di adempiere agli obblighi tributari, con valutazione del dolo eventuale o della scelta di prioritarà dei pagamenti.
- In fase di motivazione la Corte deve esplicitare le ragioni della valutazione delle attenuanti generiche e della determinazione della pena; le decisioni basate su presunzioni non documentate relative al rilascio delle certificazioni possono determinare annullamento e rinvio.
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