Cassazione Penale, Sentenza n. 28502/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Imperia che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo dello yacht "PREDATOR" (bandiera Cayman), contestato per evasione IVA all'importazione e contrabbando nonché per la responsabilità amministrativa della società armatrice ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Le questioni principali riguardavano: la sussistenza di indizi sul ruolo e sulla responsabilità di Drewes (proprietario/committente/utilizzatore), l'erronea applicazione del regime doganale di ammissione temporanea (termine di appuramento 18 mesi e presunte reiterate uscite brevi per eluderlo), la configurabilità del reato di contrabbando/eversione dell'IVA, l'applicabilità dell'art. 250 del Codice Doganale dell'Unione e la richiesta, in subordine, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell'EPPO e confermato l'ordinanza del Tribunale di Imperia. In sintesi: il Tribunale del riesame aveva motivatamente ritenuto soddisfatte le condizioni formali per il regime di ammissione temporanea e non ha riscontrato indizi sufficienti di un meccanismo fraudolento finalizzato all'illecito penale (contrabbando/evadere IVA). La Corte di legittimità ha richiamato i limiti del sindacato di cassazione sulle valutazioni fattuali (art. 325 c.p.p.), ribadendo che la mera presenza di spostamenti brevi all'estero non prova di per sé la fraudolenza; ha inoltre chiarito che l'IVA all'importazione, pur non essendo diritto di confine, segue le procedure doganali richiamate dall'art. 70 d.P.R. n. 633/1972. Sul profilo dell'abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000) la Corte ha ricordato che tale istituto opera in via residuale e determina l'abolitio criminis per le sole operazioni prive di sostanza economica, mentre non impedisce il perseguimento penale quando sussista una diretta violazione normativa. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE è stato ritenuto non necessario.
Norme richiamate
art. 25-sexiesdecies del d.lgs. n. 231/2001
Riferimento alla possibile responsabilità amministrativa della società armatrice per il reato commesso nell'interesse o a vantaggio della stessa; la corte osserva che la risultanza cautelare non ha dimostrato la sussistenza di elementi tali da giustificare il sequestro sul presupposto della responsabilità 231
art. 292 del d.P.R. n. 43/1973 (codice doganale nazionale)
Norma che prevede l'ipotesi residuale di contrabbando per la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine; la Corte sottolinea che per integrare reato è necessaria una condotta idonea a produrre l'evento e indizi di frode/inganno
art. 70 del d.P.R. n. 633/1972
La Corte ricorda che l'IVA all'importazione, pur non essendo un diritto di confine, è collegata all'importazione e segue le procedure applicative dettate per i diritti doganali, così come richiamato dall'art. 70
Reg. UE n. 2446/2015, artt. 212 e 217 (art. 217, lettera e))
termine di 18 mesi per i mezzi di trasporto marittimi
Il regolamento fissa le condizioni e il termine (18 mesi) per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto; la Corte ha ritenuto che il superamento formale del termine o la sua reiterazione richiedano prova di una fraudolenta elusione, valutazione rimessa al giudice di merito
art. 250 del Codice Doganale dell'Unione
Richiamato in relazione alla nozione di titolare del regime doganale; la Corte osserva che, per i mezzi di trasporto, il punto rilevante è la nozione di "utilizzatore" più che quella di "titolare", e che il giudice di merito ha correttamente valutato l'assenza di elementi per ritenere Drewes titolare o stabilmente domiciliato in Italia
art. 10-bis della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
"Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie" (comma 13)
La Corte ribadisce che l'art. 10-bis disciplina l'abuso del diritto/elusione fiscale, operando in via residuale e determinando l'abolitio criminis per operazioni prive di sostanza economica; tuttavia essa non esclude il perseguimento penale quando sia accertata una diretta violazione normativa
d.lgs. n. 128/2015, art. 1, commi 4 e 5
Norme transitorie e di applicazione dell'art. 10-bis anche ai diritti doganali; la Corte chiarisce i limiti dell'esclusione procedurale per i diritti doganali e conferma applicabilità sostanziale dell'art. 10-bis
art. 325 cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione in materia di provvedimenti cautelari: sindacato ammissibile solo per violazione di legge o gravi vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che molte doglianze fossero rimesse alla valutazione di merito e dunque inammissibili in cassazione
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari è limitato a vizi di diritto o motivazioni radicalmente carenti: non è luogo per una rivalutazione del merito o delle risultanze fattuali (art. 325 c.p.p.).
- L'IVA all'importazione, pur non essendo un diritto doganale, segue le procedure applicative dei diritti di confine (art. 70 d.P.R. 633/1972); tuttavia la sussistenza del reato per evasione dell'IVA richiede indizi concreti di condotte fraudolente, non la sola durata temporale della presenza del bene nell'UE.
- Il regime di ammissione temporanea e il termine di appuramento (18 mesi per i mezzi marittimi) possono essere elusi solo se emerga un meccanismo fraudolento (viaggi simulati, società schermo, rappresentazione mendace) e non per semplici spostamenti occasionali; la valutazione compete al giudice di merito.
- Va distinto l'abuso del diritto/elusione fiscale (art. 10-bis L. 212/2000), che può comportare l'abolitio criminis per operazioni prive di sostanza economica, dalla diretta violazione normativa che mantiene rilevanza penale: l'esistenza di una violazione diretta esclude l'applicazione residuale dell'abuso.
- Per ottenere misure cautelari finalizzate alla confisca su beni (es. yacht) occorre dimostrare collegamenti probatori tra il bene e la commissione del reato (proprietà, controllo operativo, o responsabilità amministrativa della società) e la sussistenza di indizi di frode; l'assenza di tali indizi porta al rigetto del sequestro.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è sempre necessaria: se la questione europea rilevante riguarda un discrimine già pacificamente interpretato nell'ordinamento interno e la decisione non necessita di chiarimenti di diritto UE, il giudice nazionale può decidere senza rinvio.
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