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Ordinanza

Ordinanza n. 1908/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’esecuzione del giudicato, formatosi sul decreto di accoglimento, avente Cron. n. 3511/2022, Rep. n. 6143/2022, con annessa correzione del 28/12/2022, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, sezione Terza, in persona del giudice Dott.ssa D'Avino Marianna, nel procedimento recante R.G. – V.G. n. 2298/2022;

Giustizia amministrativa202400410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto di accoglimento della Corte di Appello di Napoli, con annessa correzione, del quale si chiede l'esecuzione mediante giudizio di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto di accoglimento emesso dalla Corte di Appello di Napoli in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001. Nel corso del giudizio è intervenuta la legge n. 207/2024, il cui art. 1, comma 817, ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione e per i successivi due anni, tali creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, mentre le azioni e i giudizi già pendenti sono sospesi automaticamente.

La decisione

Il TAR, impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese, ha disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 introduca una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza riguardanti i crediti Pinto maturati entro il 31 dicembre 2021. La sospensione opera dopo il decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della legge n. 207/2024, individuata nel 1° gennaio 2025, e prosegue sino alla scadenza del biennio previsto dalla norma. Il giudizio potrà riprendere ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulle questioni processuali, di merito o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una sospensione automatica, per i successivi due anni, dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 e impedisce nello stesso periodo l'avvio di nuovi giudizi di ottemperanza.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente alla disciplina speciale dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, il fondamento processuale della sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    La prosecuzione del giudizio sospeso richiede la presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione.

Massime di principio

  • L'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto per crediti maturati fino al 31 dicembre 2021.
  • Durante il biennio decorrente dopo i venti giorni successivi all'entrata in vigore della disposizione, i creditori rientranti nel suo ambito non possono iniziare nuovi giudizi di ottemperanza né nuove azioni esecutive.
  • La sospensione prevista dalla disciplina speciale opera indipendentemente dalla definizione, in rito o nel merito, delle questioni dedotte nel giudizio di ottemperanza; tali profili restano impregiudicati fino alla prosecuzione del processo.
  • La prosecuzione del giudizio sospeso è subordinata alla presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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