Cassazione Penale, Sentenza n. 8122/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP. I motivi di cassazione aree erano: (i) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari in relazione al pericolo di inquinamento delle prove, senza indicazione di fatti specifici che lo giustifichino; (ii) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari in ordine alla sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, argomentata solo sulle modalità dei reati e non su nuovi elementi investigativi, con rilievo anche al trasferimento del giudice Errede; (iii) violazione del divieto di reformatio in pejus, poiché il Tribunale in sede di riesame avrebbe riqualificato in peius il capo 7) ritenendolo estorsione consumata mentre il GIP lo aveva considerato tentativo.
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato personalmente al ricorso con atto del 9 gennaio 2024 sottoscritto davanti al difensore. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (la rinuncia ha dunque determinato l'inammissibilità e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria; l'ordinanza impugnata resta pertanto efficace). Decisione resa il 23 gennaio 2024.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto e vizio della motivazione su punti di fatto o diritto; nel caso erano richiamate rispetto alle censure sulla motivazione delle esigenze cautelari
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinuncia al gravame; la Corte ha applicato tale norma per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia
art. 616, cod. proc. pen.
Dispone l'irrogazione di una sanzione a favore della Cassa delle ammende in caso di pronuncia di inammissibilità; la Corte sottolinea che la norma non distingue le cause dell'inammissibilità e ha imposto il versamento di euro 3.000
Divieto di reformatio in pejus (principio generale)
Principio per cui l'impugnazione non può peggiorare la posizione dell'impugnante; il ricorso deduceva che il riesame aveva violato tale divieto riqualificando in pejus il capo 7), anche se la questione non è stata decisa sul merito a causa della rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia personale del ricorrente al gravame determina l'inammissibilità del ricorso e può comportare la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; è quindi scelta decisiva e va adottata con piena consapevolezza delle conseguenze.
- Le doglianze sulla carenza di motivazione delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di reiterazione) devono essere fondate su elementi specifici e concreti emersi dalle indagini; affermazioni generiche sulle modalità del reato sono normalmente insufficienti.
- Il divieto di reformatio in pejus è applicabile anche in sede di riesame: se il giudice superiore peggiora la qualificazione giuridica rispetto al giudizio precedente ciò può costituire motivo di impugnazione, salvo che l'impugnante rinunci al ricorso.
- La Corte applica la sanzione prevista dall'art. 616 cpp quando dichiara l'inammissibilità del ricorso per rinuncia, salvo prova di una completa mancanza d'interesse dovuta a causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente.
- Prima di rinunciare a un ricorso, valutare se le questioni sostanziali (es. reformatio in pejus, carenza motivazionale) siano tali da giustificare il proseguimento dell'impugnazione: la rinuncia impedisce la pronuncia sul merito.
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