Sentenza n. 3522/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 797 del 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria n. 797 del 2026 e verbale della Sottocommissione elettorale circondariale di Crotone che ha ricusato una lista e la collegata candidatura a sindaco
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la ricusazione della lista e della candidatura a sindaco per vizi relativi all'autenticazione delle firme di accettazione delle candidature. Hanno sostenuto che la dipendente comunale che aveva autenticato parte delle firme fosse stata validamente delegata dal Commissario straordinario, richiamando i decreti commissariali del 9 aprile 2026, e che la successiva PEC con cui il Commissario aveva chiesto di non tener conto dei decreti, trasmessi per errore, non potesse valere come revoca retroattiva dei poteri. Hanno inoltre dedotto che la mancata sottoscrizione dei decreti non ne determinasse l'inesistenza, essendo comunque desumibile aliunde la riferibilità degli atti al Commissario. Con ulteriore motivo hanno censurato l'omessa indicazione, nell'autenticazione della candidatura a sindaco, del nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autenticatore, sostenendo che tali elementi fossero desumibili da altre circostanze. Sono stati dedotti anche la violazione del favor partecipationis, l'obbligo di soccorso istruttorio, la violazione del principio di collaborazione e contraddittorio, la lesione del diritto di partecipazione elettorale e la violazione del legittimo affidamento riposto nei poteri e nella competenza dei funzionari comunali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che le invalidità relative all'autenticazione delle firme nel procedimento elettorale non siano meri vizi formali, poiché le formalità mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni e costituiscono elemento essenziale della presentazione della candidatura. Sebbene, in via generale, la mancata sottoscrizione di un atto amministrativo non comporti necessariamente la sua inesistenza quando la riferibilità all'autore possa essere desunta aliunde, nel caso concreto tale principio non consentiva di superare il particolare rigore formale del procedimento elettorale, anche perché i decreti di incarico non erano sottoscritti e la PEC successiva del Commissario ne aveva dichiarato la trasmissione per errore, rendendo equivoca la riferibilità degli incarichi. Il favor partecipationis e la regolarizzazione degli errori formali sono stati ritenuti recessivi rispetto alla necessità di una sicura identificazione dei candidati e alla celerità del procedimento elettorale. Quanto alla mancata indicazione della qualifica dell'autenticatore, il Collegio ha affermato che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, l'autenticazione deve contenere, tra l'altro, le modalità di identificazione, data e luogo, nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale, firma e timbro; tali formalità sono requisiti ad substantiam e la loro omissione rende insanabilmente invalida la sottoscrizione. È stato escluso anche il soccorso istruttorio, estraneo al procedimento elettorale quando si tratti di formalità indefettibili richieste a pena di non ammissione, in ragione delle scansioni temporali stringenti del procedimento. Infine, il legittimo affidamento degli appellanti non è stato ritenuto prevalente: anche se l'errore non era loro imputabile e non operava il principio di autoresponsabilità, le formalità perseguivano l'interesse superiore alla genuinità delle sottoscrizioni e alla trasparenza e correttezza della competizione elettorale. Le spese sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in euro 1.500.
Norme richiamate
art. 14 l. n. 53/1990
La disposizione è richiamata in relazione alla disciplina dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme nel procedimento elettorale; il motivo fondato sulla validità della delega è stato respinto.
art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000
L'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
L'indicazione del nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autenticatore costituisce formalità essenziale; la sua omissione rende insanabilmente invalida la sottoscrizione.
artt. 126-131 c.p.a.
La controversia è stata trattata nell'ambito del giudizio elettorale speciale, senza specifica interpretazione delle singole disposizioni.
Massime di principio
- Nel procedimento elettorale, le formalità relative all'autenticazione delle firme di accettazione delle candidature e di presentazione delle liste costituiscono requisiti sostanziali, quando sono funzionali a garantire la genuinità delle sottoscrizioni e la trasparenza della competizione, e non meri elementi di prova o irregolarità formali.
- La mancata sottoscrizione di un atto amministrativo non determina necessariamente la sua inesistenza quando la riferibilità all'autore possa essere desunta aliunde; tuttavia, nel procedimento elettorale, tale criterio deve essere applicato con particolare rigore e non consente di superare elementi equivoci che rendano incerta la provenienza dell'atto di incarico.
- Il soccorso istruttorio non è applicabile alle formalità elettorali indefettibili, richieste dalla legge a pena di non ammissione della lista o della candidatura; la celerità e le scansioni temporali del procedimento pre-elettorale impediscono di sanare omissioni sostanziali mediante integrazione documentale.
- L'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali deve indicare, tra gli elementi prescritti, il nome, il cognome e la qualifica del pubblico ufficiale autenticatore; l'omissione della qualifica rende insanabilmente invalida la sottoscrizione, trattandosi di requisito ad substantiam.
- Nel procedimento elettorale, il principio del legittimo affidamento del candidato non può prevalere sulle formalità poste a tutela della genuinità delle sottoscrizioni, della parità di trattamento e della trasparenza e correttezza della competizione, anche quando l'errore non sia imputabile al candidato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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