Sentenza del 22/09/2022 n. 27708 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due ricorsi per cassazione: uno avverso l'avviso di accertamento (n. 18611/2018) che aveva escluso la deducibilità/detraibilità di spese di sponsorizzazione ritenute in parte inesistenti e aveva rilevato la mancata ritenuta sugli utili occulti presunti distribuiti alla socia non qualificata M.A.M.; l'altro avverso l'atto di contestazione e la sanzione per il mancato versamento della ritenuta sugli utili occulti (n. 18605/2018). La ricorrente denunciava vizi di motivazione dell'accertamento per mancata allegazione di atti istruttori, carenza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio, difetto dei requisiti degli indizi, illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base, vizi procedurali relativi alla sospensione del giudizio e alla delega di firma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i due ricorsi, li ha rigettati entrambi e ha confermato le decisioni dei giudici di merito. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem che rinvia al processo verbale di constatazione (p.v.c.), non necessario allegare in copia tutti gli atti istruttori nell'avviso; ha ritenuto ammissibile e sufficiente l'accertamento indiziario fondato soprattutto sul contenuto generico e insufficiente del contratto di sponsorizzazione e sulle modalità esecutive del rapporto; ha confermato la legittimità della presunzione di attribuzione agli soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base, con onere della prova contraria a carico del contribuente; ha escluso vizi procedurali relativi a sospensione (art. 295 c.p.c.), scelta del procedimento sanzionatorio (D.Lgs. 472/1997) e validità della delega di firma; ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 39; art. 40; art. 42, commi 1, 2 e 3
L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo motivazionale anche mediante rinvio al p.v.c.; la delega di firma non richiede oneri formali tipici delle deleghe di funzioni; non è necessaria l'allegazione integrale degli atti istruttori nell'avviso.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiama il principio di motivazione degli atti tributari, ma non impedisce la motivazione per relationem al p.v.c. purché il contribuente possa conoscere gli elementi essenziali della pretesa.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il procedimento sanzionatorio ordinario disciplina l'irrogazione delle sanzioni ma la scelta del procedimento utilizzato dall'Amministrazione non è di per sé causa di nullità senza prova del pregiudizio concreto per il contribuente.
Codice civile
art. 2727; art. 2729 c.c. (regole sulla prova)
I requisiti di precisione, gravità e concordanza degli indizi vanno valutati dal giudice di merito; non impediscono l'uso di presunzioni di secondo grado.
Codice di procedura civile
art. 112; art. 274; art. 295; art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4
Art. 274 consente la riunione di giudizi connessi (applicata anche in sede di legittimità); art. 295 non impone la sospensione automatica quando i giudizi pregiudicati sono davanti allo stesso ufficio; art. 360 disciplina i motivi di cassazione utilizzati; art. 112 richiede la pronuncia su tutte le questioni rilevanti ma il rigetto integrale dell'appello comprende i motivi impliciti.
Costituzione
Richiama il principio di capacità contributiva invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la presunzione di distribuzione non violi tale principio purché ammissibile e con possibilità di prova contraria.
D.P.R. 115/2002 e L. 228/2012
D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228/2012 art. 1 comma 17
Prevede l'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto; la Corte ne prende atto in sede di liquidazione delle spese.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è regolarmente motivato anche se si limita a rinviare al processo verbale di constatazione purché il contribuente possa conoscere gli elementi essenziali della pretesa; non è obbligatoria l'allegazione integrale degli atti istruttori.
- Gli elementi raccolti da Guardia di Finanza e altri organi (p.v.c., intercettazioni, estratti conto) possono alimentare l'accertamento anche se non materialmente acquisiti in copia dall'Ufficio, e la motivazione per relationem non implica necessariamente carenza di autonoma valutazione dell'Amministrazione.
- In contestazioni su operazioni inesistenti l'Amministrazione deve indicare elementi, anche indiziari, che sostengano la tesi dell'inesistenza; spetta però al contribuente fornire la prova contraria dell'effettiva esecuzione delle operazioni o della legittimità della deduzione/detraibilità.
- La presunzione che utili extracontabili di società a ristretta base siano attribuiti ai soci è legittima; il contribuente può superarla offrendo prova che gli utili non sono stati distribuiti (es. accantonati o reinvestiti).
- Non v'è divieto di 'presunzioni di secondo grado': un fatto accertato in via presuntiva può costituire base per un'ulteriore presunzione purché l'insieme indiziario sia adeguato e motivato.
- Questioni procedurali come richiesta di sospensione (art. 295 c.p.c.) o scelta del procedimento sanzionatorio (D.Lgs. 472/1997) non comportano automaticamente la nullità degli atti se non viene dimostrato un concreto pregiudizio; le contestazioni formali (es. delega di firma) devono essere proposte nel corretto ambito processuale.
- In contenziosi con più giudizi connessi, se pendenti presso lo stesso ufficio è preferibile valutare la riunione dei procedimenti (art. 274 c.p.c.) piuttosto che la sospensione automatica.
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