Cassazione Penale, Sentenza n. 48560/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva aggravato la misura cautelare (sostituendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la custodia cautelare in carcere). Il ricorso deduceva violazione di legge (art. 276 c.p.p.), sostenendo che l'aggravamento ai sensi dell'art. 276 poteva essere disposto solo in presenza di specifiche violazioni del precedente obbligo (valutando la gravità della trasgressione), e non in base a un generico aumento delle esigenze cautelari richiamabili solo dall'applicazione di altra misura per fatti diversi. Si censurava dunque il fatto che il tribunale avrebbe motivato l'aggravamento anche con considerazioni generali sulle esigenze cautelari derivanti da altri procedimenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che l'art. 276 c.p.p. attribuisce al giudice un potere discrezionale da esercitarsi valutando la gravità e le circostanze della violazione per verificare se la misura in atto sia divenuta inidonea; mentre l'art. 299 c.p.p., per l'aggravamento per incremento delle esigenze cautelari, può fondarsi anche su fatti non direttamente collegati alla condotta che ha dato luogo alla misura. Nel caso concreto la richiesta di aggravamento era stata formulata sia ai sensi dell'art. 276 sia ai sensi dell'art. 299, facendo leva non solo sul ritardo nella presentazione alla Tenenza di Arzano ma anche sull'emergere di uno scontro tra gruppi criminali cui il ricorrente poteva partecipare: ciò giustificava l'aggravamento ai sensi dell'art. 299. Perciò non sussisteva difetto di domanda cautelare e il ricorso è stato respinto come inammissibile. Inoltre il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8
Prevede la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; richiamato per la forma del procedimento (assenza di udienza orale)
art. 276 cod. proc. pen.
Consente la sostituzione o il cumulo della misura con altra più grave in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte; va esercitato con discrezionalità valutando gravità e circostanze della violazione per verificare l'inidoneità della misura originaria
art. 299 cod. proc. pen.
Prevede l'aggravamento della misura per incremento delle esigenze cautelari; l'inasprimento può dipendere anche da fatti non direttamente collegati alla condotta attuale del soggetto (cioè da nuove emergenze che aumentano la pericolosità)
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile con la possibilità di condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti di esecuzione dell'ordinanza da parte della cancelleria (menzionato nella parte finale della sentenza per le formalità esecutive)
Massime di principio
- L'aggravamento della misura cautelare per violazione delle prescrizioni (art. 276 c.p.p.) richiede una valutazione circostanziata della gravità della trasgressione: non è sufficiente una motivazione generica, ma il giudice ha discrezionalità nel valutare se la violazione renda la misura originaria inidonea.
- L'aggravamento per aumento delle esigenze cautelari (art. 299 c.p.p.) può fondarsi anche su fatti nuovi non direttamente collegati alla specifica condotta violativa (es. emergere di conflitti tra gruppi criminali che aumentano la pericolosità del soggetto).
- In sede di impugnazione è utile che chi chiede o contesta l'aggravamento specifichi espressamente se la richiesta si fonda sull'art. 276, sull'art. 299 o su entrambi, e dettagli le circostanze fattuali (violazioni precise e/o nuove emergenze) a sostegno della scelta normativa.
- La Corte di legittimità tende a rispettare la discrezionalità del giudice del riesame se la motivazione mostra una valutazione logica e collegata dei fatti: i vizi di legittimità più facilmente rilevabili sono l'assenza di motivazione o la genericità assoluta.
- Il ricorrente che propone impugnazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto; è pertanto prudente documentare compiutamente sia le violazioni contestate che l'assenza di nuovi elementi di pericolosità.
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