Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48560/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva aggravato la misura cautelare (sostituendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la custodia cautelare in carcere). Il ricorso deduceva violazione di legge (art. 276 c.p.p.), sostenendo che l'aggravamento ai sensi dell'art. 276 poteva essere disposto solo in presenza di specifiche violazioni del precedente obbligo (valutando la gravità della trasgressione), e non in base a un generico aumento delle esigenze cautelari richiamabili solo dall'applicazione di altra misura per fatti diversi. Si censurava dunque il fatto che il tribunale avrebbe motivato l'aggravamento anche con considerazioni generali sulle esigenze cautelari derivanti da altri procedimenti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che l'art. 276 c.p.p. attribuisce al giudice un potere discrezionale da esercitarsi valutando la gravità e le circostanze della violazione per verificare se la misura in atto sia divenuta inidonea; mentre l'art. 299 c.p.p., per l'aggravamento per incremento delle esigenze cautelari, può fondarsi anche su fatti non direttamente collegati alla condotta che ha dato luogo alla misura. Nel caso concreto la richiesta di aggravamento era stata formulata sia ai sensi dell'art. 276 sia ai sensi dell'art. 299, facendo leva non solo sul ritardo nella presentazione alla Tenenza di Arzano ma anche sull'emergere di uno scontro tra gruppi criminali cui il ricorrente poteva partecipare: ciò giustificava l'aggravamento ai sensi dell'art. 299. Perciò non sussisteva difetto di domanda cautelare e il ricorso è stato respinto come inammissibile. Inoltre il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8

    Prevede la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; richiamato per la forma del procedimento (assenza di udienza orale)

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Consente la sostituzione o il cumulo della misura con altra più grave in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte; va esercitato con discrezionalità valutando gravità e circostanze della violazione per verificare l'inidoneità della misura originaria

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Prevede l'aggravamento della misura per incremento delle esigenze cautelari; l'inasprimento può dipendere anche da fatti non direttamente collegati alla condotta attuale del soggetto (cioè da nuove emergenze che aumentano la pericolosità)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile con la possibilità di condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Rinvio agli adempimenti di esecuzione dell'ordinanza da parte della cancelleria (menzionato nella parte finale della sentenza per le formalità esecutive)

Massime di principio

  • L'aggravamento della misura cautelare per violazione delle prescrizioni (art. 276 c.p.p.) richiede una valutazione circostanziata della gravità della trasgressione: non è sufficiente una motivazione generica, ma il giudice ha discrezionalità nel valutare se la violazione renda la misura originaria inidonea.
  • L'aggravamento per aumento delle esigenze cautelari (art. 299 c.p.p.) può fondarsi anche su fatti nuovi non direttamente collegati alla specifica condotta violativa (es. emergere di conflitti tra gruppi criminali che aumentano la pericolosità del soggetto).
  • In sede di impugnazione è utile che chi chiede o contesta l'aggravamento specifichi espressamente se la richiesta si fonda sull'art. 276, sull'art. 299 o su entrambi, e dettagli le circostanze fattuali (violazioni precise e/o nuove emergenze) a sostegno della scelta normativa.
  • La Corte di legittimità tende a rispettare la discrezionalità del giudice del riesame se la motivazione mostra una valutazione logica e collegata dei fatti: i vizi di legittimità più facilmente rilevabili sono l'assenza di motivazione o la genericità assoluta.
  • Il ricorrente che propone impugnazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto; è pertanto prudente documentare compiutamente sia le violazioni contestate che l'assenza di nuovi elementi di pericolosità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.