Sentenza del 09/01/2018 n. 267 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Sequestro preventivo - Sanzioni tributarie nel valore da sequestrare - Sequestro per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato il decreto del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 22 agosto 2016 per due ragioni: in primo luogo, il G.I.P. aveva escluso dal profitto sequestrabile le sanzioni e gli interessi relativi all'omesso versamento dell'IVA, considerando sostanzialmente la sola imposta evasa; in secondo luogo, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni della società, sebbene si trattasse di una società operativa e non di uno schermo societario fittizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero e ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame. Ha stabilito che il profitto del reato tributario può comprendere non solo l'imposta non versata, ma anche gli interessi e le sanzioni, in quanto componenti del risparmio di spesa derivante dall'inadempimento tributario. Tuttavia, ha escluso la possibilità di disporre il sequestro per equivalente dei beni della società operativa quando non sia possibile il sequestro diretto del profitto, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio. Il Tribunale dovrà quindi rideterminare il profitto e verificare i limiti del sequestro applicabile.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 10-ter
La disposizione incrimina l'omesso versamento dell'IVA e consente l'applicazione delle misure ablative previste per il profitto del reato.
D.Lgs. n. 231/2001, artt. 5, 19 e 53
Le norme disciplinano la responsabilità dell'ente, la confisca e il sequestro preventivo, ma non consentono automaticamente il sequestro per equivalente nei confronti della società per i reati tributari non inclusi nel catalogo dei reati-presupposto, salvo il caso di società-schermo fittizia.
Cass. pen., Sezioni Unite, n. 18374/2013, Adami
Nei reati tributari il profitto è identificabile con "qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato" e può consistere anche in un risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento di "tributo, interessi, sanzioni".
Il profitto sequestrabile comprende tutte le componenti del vantaggio economico direttamente prodotto dal reato tributario, inclusi imposta, interessi e sanzioni.
Cass. pen., Sezioni Unite, n. 10561/2014, Gubert
Quando il sequestro diretto del profitto tributario nei confronti della società non sia possibile, non è consentito il sequestro per equivalente dei beni dell'ente collettivo, salvo che la società sia uno schermo fittizio.
Massime di principio
- Nei reati tributari, il profitto oggetto di sequestro può comprendere l'intero risparmio economico derivante dall'omesso pagamento: imposta, interessi e sanzioni.
- Il sequestro diretto deve essere preferito e colpire il profitto concretamente individuato o beni fungibili ad esso riconducibili.
- Il sequestro per equivalente sui beni di una società operativa non è normalmente ammesso per reati tributari non inclusi nel catalogo del D.Lgs. n. 231/2001.
- Il sequestro per equivalente nei confronti della società può essere eccezionalmente ammesso quando l'ente sia un mero schermo fittizio utilizzato per occultare il patrimonio o l'attività del soggetto persona fisica responsabile.
- In caso di annullamento con rinvio, il giudice deve ricalcolare l'ammontare del profitto e verificare nuovamente la natura della società e la concreta possibilità di applicare il sequestro diretto o per equivalente.
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