Cassazione Penale, Sentenza n. 22024/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.), deducendo: 1) insufficiente dimostrazione degli elementi oggettivo e soggettivo del reato (violazione di legge in relazione all'art. 646 cod. pen.); 2) vizi procedurali e nullità con riferimento agli artt. 124 cod. pen., 336 e 340 cod. proc. pen., contestando la tempestività della querela e sostenendo l'intervenuta remissione della querela; 3) travisamento del fatto e vizio di motivazione rispetto al contenuto dell'atto di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato perché, dai documenti prodotti, è risultata intervenuta la remissione della querela dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione. Per effetto dell'art. 129 cod. proc. pen. e della relativa giurisprudenza, la remissione ha determinato l'estinzione del reato; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali e ha revocato le statuizioni civili connesse al reato estinto ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma richiamata quale fattispecie contestata (appropriazione indebita); la Corte non ha decisamente valutato il merito della prova poiché l'estinzione è intervenuta per remissione della querela
art. 163 cod. pen.
Rilevato in sentenza di merito dalla Corte d'appello in relazione alla concessione di un beneficio; citato nel contesto di giudizio di merito
art. 124 cod. pen.
Richiamato dalla difesa con riferimento a profili di nullità processuale collegati alla querela; la Corte di Cassazione non ha sorretto il ricorso su questo punto essendo prevalsa l'estinzione per remissione
art. 336 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione a vizi processuali e nullità; la decisione si è basata però sulla remissione della querela, non sul vizio dedotto
art. 340 cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte di Cassazione per statuire che le statuizioni civili connesse al reato estinto sono travolte e devono essere revocate; disciplina anche le conseguenze processuali dell'estinzione del reato
art. 129 cod. proc. pen.
Interpretato come norma che consente di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per remissione della querela anche in sede di cassazione, quando documentata e intervenuta nei termini rilevanti
Decreto-legge 28/10/2020 n. 137, conv. L. 176/2020 e Decreto-legge 30/12/2021 n. 228, conv. L. 15/2022
Richiamati come disposizioni che hanno modificato le modalità di esame del ricorso (disciplinando la procedura per l'esame in Cassazione in relazione a misure emergenziali); la Corte ne ha fatto applicazione formale
Massime di principio
- La remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione può essere introdotta in cassazione e comporta l'estinzione del reato.
- Quando il reato si estingue per remissione della querela, le statuizioni civili collegate al reato vengono travolte e devono essere revocate, mentre la condanna alle spese processuali può essere pronunciata a carico del querelato.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. se la remissione è documentata; è quindi importante allegare prova della remissione nel ricorso.
- Se la remissione è intervenuta successivamente al fatto ma prima della scadenza per impugnare, il rimedio processuale efficace è il ricorso in cassazione anche se la remissione non era stata notificata nelle fasi precedenti.
- Questioni di merito sulla responsabilità (prove sull'elemento soggettivo/oggettivo) possono diventare irrilevanti se sopravviene un cause estintiva (remissione della querela); in casi analoghi valutare tempestivamente l'opportunità di introdurre la remissione nel processo.
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