Cassazione Penale, Sentenza n. 30685/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli n.95/23 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo a immobile e altre misure, sostenendo che i fatti dovessero essere qualificati non come truffa aggravata (art. 640-bis o, al limite, art. 640, secondo comma cod. pen.) ma come illecito di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter, secondo comma cod. pen.). Il Procuratore ha contestato la valutazione del Tribunale ritenendo che i fatti descrivano una complessa attività truffaldina: simulazione di acquisti, trasferimento e monetizzazione dei voucher, false attestazioni dei fornitori, inserimento sulla piattaforma e ripartizione dei proventi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale per avere trascurato la valutazione d'insieme delle condotte (artifici, raggiri e organizzazione finalizzata all'illecito) e per avere in concreto esteso in via eccessivamente formalistica l'ambito applicativo dell'art. 316-ter. La decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, con la precisazione che nel giudizio di rinvio si dovrà valutare la possibile configurazione del reato di truffa aggravata (art. 640-bis) e le conseguenti misure cautelari.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Reato di truffa aggravata per indebita percezione di erogazioni pubbliche; applicabile quando emergono artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore. La Corte indica che, valutando il complesso delle condotte, può risultare la configurabilità di tale norma.
art. 640, secondo comma cod. pen.
Ipotesi alternativa di truffa meno aggravata evocata dal pubblico ministero nel caso di mancata configurazione di art. 640-bis.
art. 316-ter, secondo comma cod. pen.
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche è residuale rispetto alla truffa: applicabile quando la condotta si esaurisce nella falsa dichiarazione o nell'uso di documenti falsi e l'ente erogatore non viene effettivamente indotto in errore perché si limita ad accertare la mera formale attestazione. La Corte richiama il carattere sussidiario della norma, ma avverte che la sua applicazione va valutata caso per caso.
art. 416 cod. pen.
Associazione per delinquere: la sua configurabilità dipende dall'accertamento che l'associazione avesse lo scopo di commettere più delitti; tale valutazione segue la qualificazione delle condotte sottostanti (truffa o indebita percezione).
art. 1, comma 979, L. 28/12/2015, n. 208 ("bonus cultura")
"una erogazione in favore di persone diciottenni ... sotto forma di carta elettronica dell'importo nominale massimo di euro 500 per anno, da utilizzare per accedere ad eventi, musei e spettacoli culturali, nonché per acquistare libri ed altri beni (o corsi) di interesse culturale."
Norma istitutiva del beneficio al centro della vicenda: la Corte sottolinea che l'erogazione è disciplinata da una procedura regolamentata e informatizzata, con fasi distinte (utilizzo della carta, registrazione credito, riscontro fatture e liquidazione) che devono essere considerate nella valutazione della presenza o meno di induzione in errore dell'ente.
DPCM 15/09/2016, n. 187, artt. 7-9
Art. 7 - registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali; Art. 8 - fatturazione e liquidazione; Art. 9 - controlli e sanzioni (testo riportato nella sentenza con dettagli sulle modalità di registrazione, riconoscimento del credito e riscontro delle fatture).
Regolamenta le fasi operative del "bonus cultura" (registrazione degli esercenti, riconoscimento del credito, riscontro e liquidazione tramite CONSAP/MIBACT). La Corte rileva che il riscontro delle fatture non è puramente formale e che l'iter procedurale articolato può rendere possibile una induzione in errore dell'ente attraverso artifici posti in essere dagli indagati.
Giurisprudenza delle SS.UU. (sent. n. 16568/2007, Carchivi; sent. n. 7537/2010, Pizzuto)
Principi richiamati: la distinzione tra truffa e art. 316-ter va fatta caso per caso; l'art. 316-ter ha carattere residuale rispetto alla truffa; occorre valutare se l'erogazione sia il frutto di una falsa rappresentazione che ha effettivamente indotto in errore l'ente o se l'ente abbia semplicemente preso atto di una dichiarazione formale.
Massime di principio
- La distinzione tra truffa (art. 640-bis/640) e indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) va operata caso per caso, valutando l'azione nel suo insieme e non solo l'atto formale rivolto all'ente erogatore.
- L'art. 316-ter è norma residuale: va applicata quando la condotta si esaurisce nella falsa dichiarazione e l'ente non è effettivamente indotto in errore perché la procedura di erogazione si basa sulla mera presa d'atto formale.
- Quando emerge una pluralità di artifici e raggiri organizzati (simulazioni di acquisti, trasferimenti fittizi dei voucher, false attestazioni, uso di piattaforme e procedure per la monetizzazione) e tali artifici risultano idonei a realizzare l'effetto fraudolento, la qualificazione più corretta è spesso quella della truffa aggravata.
- La mancata o insufficiente diligenza dell'ente erogatore non esclude automaticamente la truffa: la responsabilità penale si concentra sull'idoneità degli artifici e sull'effetto realizzato, non sulla negligenza della vittima.
- In situazioni complesse con procedure articolate (piattaforme informatiche, più fasi di accertamento/riscontro/liquidazione) il giudice deve valutare tutte le fasi e le condotte connesse: la scomposizione formale del singolo atto non deve impedire la valutazione della complessiva strategia fraudolenta.
- Per chi difende: è cruciale contestare o documentare l'assenza di artifici e raggiri idonei a ingannare l'ente o dimostrare che l'ente ha semplicemente proceduto su base formale; per l'accusa: è fondamentale ricostruire l'insieme organizzativo e la ripartizione dei ruoli per dimostrare l'idoneità degli artifici a ingenerare l'errore.
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