Sentenza n. 3115/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 3301/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella parte in cui condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del procuratore costituito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativo al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore costituito
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3301/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, non appellata e notificata all'amministrazione, nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di euro 1.030,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese, con distrazione in favore del procuratore costituito. L'amministrazione non aveva eseguito il pagamento, neppure parzialmente, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il capo della sentenza azionato conteneva un credito certo, non contestato nell'an e nel quantum, e che l'amministrazione non aveva fornito prova di alcun pagamento o di attività esecutiva. Ha ordinato al Ministero di pagare, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, euro 1.030,00, oltre accessori di legge, rimborso forfettario e interessi legali dal dovuto al saldo. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per eseguire il pagamento. Ha escluso un compenso ulteriore per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico che svolge funzioni connesse ai compiti istituzionali. Ha respinto la domanda di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo manifestamente eccessiva e afflittiva la penalità in rapporto all'esiguità del debito, alle difficoltà dell'adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica; ha inoltre considerato gli interessi legali misura idonea a compensare il ritardo. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti, compresa la nomina del commissario ad acta e, nei casi previsti, la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alla posizione del debitore pubblico e all'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, decorso il quale può essere azionata l'esecuzione.
Massime di principio
- La liquidazione giudiziale delle spese con distrazione in favore del difensore antistatario attribuisce a quest'ultimo un credito autonomo e distinto da quello della parte, legittimandolo ad agire in proprio per l'esecuzione del relativo capo di condanna.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, l'inerzia dell'amministrazione obbligata integra inottemperanza al giudicato quando non risultino pagamenti, neppure parziali, né contestazioni sull'esistenza o sull'ammontare del credito.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata inottemperanza consente al giudice di assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e di nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, avuto riguardo alle difficoltà dell'adempimento gravanti sul debitore pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio, all'entità contenuta del debito e alla funzione compensativa degli interessi legali, essa risulti manifestamente eccessiva o afflittiva.
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