Cassazione Civile, Ordinanza n. 27697/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzi chiamati)
La controversia
La controversia origina da un’azione risarcitoria per danni subiti da un immobile, proposta da un proprietario nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dei lavori eseguiti nell’appartamento sovrastante. Nel corso del giudizio di primo grado il convenuto chiamava in garanzia impropria una società, l’amministratore/direttore dei lavori e altri soggetti; l’attore estendeva inizialmente la domanda risarcitoria solo verso alcuni di essi, escludendo espressamente un terzo, e poi, in sede di precisazione delle conclusioni, rinunciava alle domande così estese. La sentenza di appello, in sede di rinvio, pur prendendo atto della conferma dei danni da parte della CTU e dell’impossibilità di individuare con precisione il responsabile tra le imprese coinvolte, disponeva la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio tra l’attore e i terzi chiamati. I ricorrenti deducevano violazione degli artt. 91, 92, comma 2, e 306, comma 4, c.p.c., oltre a nullità per motivazione apparente: sostenevano che la rinuncia alle domande da parte dell’attore e alla manleva da parte del convenuto rendeva doverosa la condanna del rinunciante alle spese, senza possibilità di compensazione; contestavano inoltre la ricostruzione della Corte d’appello sul contenuto delle precedenti decisioni e l’asserita sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i due motivi, esaminati congiuntamente. Ha ritenuto che, dopo la rinuncia espressa dell’attore alle domande verso i terzi chiamati, si fosse formato un giudicato interno sulla rinuncia all’azione nei loro confronti. In tale situazione, la rinuncia all’azione, distinta dalla rinuncia agli atti, non richiede accettazione della controparte, estingue l’azione e comporta la cessazione della materia del contendere con effetti equivalenti al rigetto nel merito della domanda. Ne deriva l’applicazione dell’art. 306, comma 4, c.p.c., con obbligo del rinunciante di rimborsare le spese alle altre parti e senza potere del giudice di disporre compensazione, totale o parziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata per quanto di ragione con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 91 c.p.c.
Richiamato come regola generale di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Invocato per contestare la compensazione delle spese, consentita solo nei casi previsti dalla legge.
art. 306, quarto comma, c.p.c.
La rinuncia all’azione comporta che il rinunciante rimborsi le spese alle altre parti; la Corte esclude la possibilità di compensazione.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la carenza di motivazione reale della decisione sulle spese.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente.
art. 369 c.p.c.
Cita il deposito della documentazione a supporto del ricorso e dei fatti processuali rilevanti.
art. 392 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudizio di riassunzione seguito alla precedente cassazione con rinvio.
art. 2051 c.c.
Richiamato nel precedente giudizio di legittimità quale base della responsabilità per i danni all’immobile.
art. 2055 c.c.
Richiamato per l’ipotesi di responsabilità solidale tra i soggetti chiamati in causa.
Massime di principio
- La rinuncia all’azione, a differenza della rinuncia agli atti, non richiede accettazione della controparte, estingue il diritto azionato e produce effetti sostanzialmente equivalenti al rigetto nel merito della domanda.
- Quando la parte attrice rinuncia espressamente alla domanda nei confronti di taluni convenuti o terzi chiamati, le spese processuali relative a tali rapporti devono essere poste a suo carico secondo la regola dell’art. 306, comma 4, c.p.c., senza possibilità per il giudice di compensarle.
- La compensazione delle spese non è utilizzabile per elidere le conseguenze economiche della rinuncia all’azione, poiché in tale ipotesi opera una disciplina speciale che prevale sulla regola generale di cui all’art. 92 c.p.c.
- La formazione del giudicato sulla rinuncia espressa impedisce di rimettere in discussione, nel successivo grado o nella fase di rinvio, il carattere rinunciato delle domande e le relative conseguenze in tema di spese.
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