Cassazione Civile, Ordinanza n. 28852/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (compagnia assicurativa)
La controversia
Una società agente, insieme all'amministratrice delegata, ha convenuto la preponente chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del recesso per giusta causa intimato a seguito della distrazione di somme dall'agenzia da parte di un socio incaricato delle incombenze amministrativo-contabili. Le attrici hanno inoltre contestato i conteggi effettuati in sede di riconsegna dell'agenzia e chiesto il risarcimento dei danni per asseriti abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e concorrenza sleale, lamentando imposizione di budget elevati, sconti discriminatori, accollo di debiti pregressi e violazione dell'esclusiva di zona. Nei gradi di merito le domande sono state respinte e la corte territoriale ha ritenuto sussistente una preposizione di fatto rilevante ai fini dell'art. 2049 c.c., reputando legittimo il recesso e tardive/infondate le contestazioni sui conteggi e sulle pretese risarcitorie. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 1375 c.c. per difetto di correttezza e buona fede della preponente; violazione dell'art. 2119 c.c. e omessa pronuncia sulla reale sussistenza della giusta causa di recesso; violazione dell'art. 2049 c.c. per insussistenza di un rapporto di preposizione con il socio autore della distrazione; erroneità dei conteggi peritali; omesso accoglimento della domanda risarcitoria per abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e concorrenza sleale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, pur formalmente qualificati come violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e a contestare l'accertamento di merito sulla sussistenza di una preposizione di fatto e sulla legittimità del recesso per giusta causa. Ha considerato inammissibile anche il motivo relativo ai conteggi della CTU e quello sulle domande risarcitorie, poiché le censure erano generiche, non correttamente ricondotte ai vizi di cui all'art. 360 c.p.c. e, comunque, non confrontate con la ratio della decisione impugnata, che aveva valorizzato la tardività delle contestazioni peritali e l'infondatezza probatoria delle pretese risarcitorie. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1375 c.c.
richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire l'accertamento di merito sulla legittimità del recesso.
art. 2119 c.c.
invocato per contestare la giusta causa di recesso; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a una nuova valutazione dei fatti.
art. 2049 c.c.
la responsabilità del preponente è configurabile anche in presenza di una preposizione di fatto e di un rapporto di occasionalità necessaria; la tendenza all'autonomia del preposto non esclude la responsabilità.
art. 157, comma 2, c.p.c.
le contestazioni alla consulenza tecnica devono essere formulate nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti sono tardive.
art. 360 c.p.c.
il ricorso per cassazione è giudizio a critica vincolata e i motivi devono essere specifici e ricondotti a uno dei vizi tipizzati; censure generiche o meramente fattuali sono inammissibili.
art. 1743 c.c.
richiamato nella narrativa delle doglianze sulla concorrenza/assetto dell'agenzia, ma non è stato oggetto di una autonoma ratio decisoria accolta dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. non è necessario un rapporto di subordinazione in senso tecnico: è sufficiente un rapporto di preposizione, anche di fatto, e un nesso di occasionalità necessaria tra incarico affidato e fatto illecito.
- La legittimità del recesso per giusta causa può essere affermata quando il comportamento di un soggetto inserito nell'organizzazione dell'agente, e idoneo a incidere sul rapporto fiduciario, renda non esigibile la prosecuzione del rapporto da parte del preponente.
- In cassazione non è consentita la mera richiesta di rivalutazione del merito sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o di omesso esame: il motivo deve colpire specificamente la ratio decidendi e rientrare in uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.
- Le contestazioni alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio devono essere formulate tempestivamente, nella prima difesa successiva al deposito della relazione; in difetto, la doglianza è tardiva.
- Le censure in tema di danno o di pretese risarcitorie devono indicare in modo specifico il vizio processuale o sostanziale dedotto e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; altrimenti sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28770/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28773/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2021 del 19/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →