Cassazione Penale, Sentenza n. 38330/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva annullato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP di Civitavecchia per plurime cessioni di sostanze stupefacenti (artt. 81 c.p., 73 e 80 d.P.R. 9/10/1990, n. 309). Il Procuratore ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 273 e 192 c.p.p. e vizi di motivazione, lamentando che il Tribunale abbia frammentato gli indizi a carico di Talbi impedendone la valutazione unitaria e non abbia formulato ricostruzioni alternative plausibili rispetto alla costruzione accusatoria (in particolare rispetto al coindagato Slimeni).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e fondato su motivi non consentiti in sede di cassazione (impropria deduzione di violazione dell'art. 192 c.p.p. tramite ricorso per cassazione). La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui le doglianze sulla valutazione degli elementi probatori sono soggette ai limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., e possono essere esaminate in cassazione solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Nel merito la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la non univoca valenza dimostrativa degli indizi (spostamenti non documentati da servizi, intercettazioni e attribuzione di voci non adeguatamente precisata, identificazioni lontane dal luogo di spaccio, elementi che da soli risultavano ambigui e che anche considerati globalmente non convergevano in modo univoco verso la colpevolezza). Di conseguenza il provvedimento del Tribunale di Roma che annullava la custodia è rimasto confermato per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 81 codice penale
Norma relativa alla disciplina delle circostanze del reato indicata nel capo d'imputazione; citata come riferimento ai reati contestati (plurime cessioni di stupefacenti).
art. 73 e art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme del testo unico sugli stupefacenti che individuano e puniscono la cessione di sostanze stupefacenti e le circostanze aggravanti; indicate come titolo di reato per le misure cautelari imposte.
art. 273 codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente come norma processuale rilevante nella contestazione della motivazione; nella decisione il richiamo non ha consentito di superare i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 192 codice di procedura penale
Disposizione sui canoni di valutazione della prova indiziaria (gravità, precisione e concordanza). Il ricorrente ha invocato la violazione di tale norma, ma la Corte ha ritenuto che tale censura non possa essere dedotta in cassazione se non nei limiti stabiliti dall'art. 606 c.p.p.; pertanto l'uso dell'art. 192 come motivo autonomo di cassazione è inammissibile.
art. 606, comma 1, lett. e) codice di procedura penale
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione attinenti alla motivazione (consente censura solo per motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica). La Corte ha applicato questo limite per dichiarare inammissibile il ricorso che mirava a rimettere in discussione la valutazione degli indizi.
Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per affermare l'inammissibilità di dedurre in cassazione l'erronea valutazione degli elementi probatori mediante richiamo all'art. 192 c.p.p.; conferma i limiti all'impugnazione in cassazione delle vicende di valutazione probatoria.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che censura la valutazione degli elementi indiziari deve mirare a dimostrare una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; semplici richieste di diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Non è possibile utilizzare il richiamo all'art. 192 c.p.p. come mezzo autonomo per ottenere il riesame in cassazione della valutazione degli indizi: le doglianze devono rispettare i limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Il giudice di merito deve valutare singolarmente gli indizi e poi nel loro complesso; se dalla valutazione complessiva permangono ambiguità o mancano convergenze univoche verso la colpevolezza, la misura cautelare può essere revocata o annullata.
- Il ricorrente (anche la pubblica accusa) che impugna una decisione che disapplica o annulla una misura cautelare deve spiegare con precisione perché gli elementi acquisiti, letti in connessione, formano un quadro persuasivo e privo di alternative concrete e razionali; le doglianze generiche o meramente assertive sono destinate all'inammissibilità.
- Nel giudizio di legittimità è escluso il controllo di merito volto a riformulare la valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito, salvo presenza di manifesta illogicità, contraddizione o assenza di motivazione.
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